Persone giuridiche
Associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato e nazionale acquistano personalità giuridica iscrivendosi al Registro prefettizio delle persone giuridiche istituito presso le prefetture-utg.
Gli enti di culto cattolico con sede in Italia possono acquisire la personalità giuridica civile mediante decreto del ministro dell’Interno, successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, previa istruttoria amministrativa curata dalle prefetture.
Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico, che non abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, è conseguito mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.
Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono tenuti a comunicare alla prefettura-utg, per l'approvazione mediante iscrizione, le eventuali modifiche apportate allo statuto e all'atto costitutivo. Sono, inoltre, tenuti a comunicare, per l'iscrizione sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi con l'indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e istituzione di sedi secondarie, deliberazioni di scioglimento.
Il prefetto provvede anche alla cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche, su comunicazione del presidente del tribunale, al termine della procedura di liquidazione.
Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
Le associazioni e le fondazioni costituite all'estero, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività.





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