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La vigilanza sugli enti di culto

Gli organismi ai quali sia stata riconosciuta la personalità giuridica ex lege n.° 1159/1929 sono soggetti all'istituto della vigilanza che lo Stato esercita mediante il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale degli Affari dei Culti; ciò al fine di accertare che gli enti in parola non esplichino attività contrarie non solo all'ordinamento giuridico ma anche alle proprie finalità, finalità che sono di interesse pubblico consistendo nella soddisfazione dei bisogni religiosi delle comunità di fedeli.

La vigilanza include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni sino ad arrivare, in caso di gravi irregolarità, allo scioglimento dell'amministrazione dell'ente ed alla nomina di un Commissario governativo per la temporanea gestione.

E' uno strumento - quello dello scioglimento degli organi statutari dell'ente - che, se pur previsto dalla normativa del '29 e '30, è in pratica inattuato; infatti l´Amministrazione, consapevole della delicatezza dei rapporti connessi alle questioni religiose, è incline a rifuggire da forme autoritative prediligendo invece, per quanto possibile, le soluzioni concordate ed avvalendosi, per questo, dell'opera di mediazione che in loco è svolta dai Prefetti.


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