Le nomine dei ministri di culto
I ministri di culto possono chiedere al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale degli Affari dei Culti - per il tramite dell´Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui risiedono - l'approvazione della propria nomina.
L’istanza, opportunamente documentata, deve essere inoltrata dall’interessato alla Prefettura-UTG competente per territorio che, conclusa l’istruttoria, la trasmette alla Direzione Centrale degli Affari dei Culti.
L’approvazione governativa viene concessa con decreto ministeriale a firma del Sottosegretario di Stato con relativa delega. Il decreto viene notificato agli uffici di stato civile ed all’interessato tramite le prefetture UTG.
Requisiti essenziali sono:
- la cittadinanza italiana del ministro di culto;
- la presenza di una comunità di fedeli;
- un luogo nel Comune di residenza del ministro di culto dove la comunità si riunisce per le attività religiose;
Tale provvedimento non è diretto ad attribuire rilevanza giuridica alla nomina, ma solo a consentire al ministro di culto interessato il compimento di atti produttivi di effetti giuridici.
I ministri di culto che hanno giurisdizione e cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale (D.lgs. 18/8/2000, n. 267); non possono essere giudici popolari nelle Corti d'Assisi (art. 12 L. 287/1951), giudici di pace (art. 8 L. 374/1991), giudici onorari aggregati (art. 8 L. 276/1997).
Inoltre non possono assumere l'ufficio di notaio (art. 2 L. 89/1913) e quello di essatore delle imposte (art. 17 T.U. 1401/1922).





Licenza Creative Commons


