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L'assistenza religiosa ai detenuti o agli internati

Il diritto di libertà religiosa viene assicurato anche quando il soggetto si trovi detenuto o internato in un istituto di prevenzione e pena. Infatti la legge n. 354/1975 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", quale modificata dalla legge n. 663/1986, dopo avere riconosciuto in modo esplicito l'importanza della religione come mezzo di rieducazione, prevede che i detenuti e gli internati abbiano facoltà di ricevere, qualora ne facciano richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti; a tal fine su richiesta del Ministro della Giustizia, la Direzione degli Affari dei Culti esprime il proprio parere, a termine del DPR 230/2000.


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