Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
Con il Fondo lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenzaLo Stato agisce attraverso:
- il Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
- il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
- il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato di solidarietà.
Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.
La CONSAP (concessionaria di servizi assicurativi pubblici) gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.
Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e requisiti di legge.
Con legge 225 del 2010 è stato accorpato il Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, con il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.
Permane la competenza all’erogazione dei fondi in capo al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, per il risarcimento alle vittime dei reati mafiosi e al Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura per le attività antiracket ed antiusura.
presupposti e requisiti per l'accesso al Fondo (art. 4 comma 1 della legge 512/1999, art. 2 ter della legge 28 novembre 2008 n. 186 e art.2 commi 23 e 24 della legge 94/2009) sono i seguenti:
A. Presupposti:
- costituzione di parte civile di persone fisiche o Enti (*) destinatari di sentenze emesse, successivamente al 30 settembre 1982, nei confronti di imputati: del delitto di cui all'art. 416-bis del c. p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis e dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:
a) di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
b) di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;
c) di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.
(*) Gli Enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese processuali.
B. Requisiti:
- inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati.
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione; - inesistenza, a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati;
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.
Uffici e Strutture competenti
- l’Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso che collabora, con il Commissario nello svolgimento delle sue funzioni;
- l’Ufficio di supporto che assicura la necessaria assistenza al Comitato;
- le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- CONSAP.
Normativa di riferimento:
- - il testo della legge n. 512/1999;
- il testo del D.P.R. n. 284/2001;
- il testo della legge n. 181/2008 art. 2 comma 7 lettera a);
- il testo della legge n. 186/2008, artt. 2 bis e 2 ter;
- il testo della legge n. 94/2009, art. 2 commi 23 e 24;
- Il testo della legge n.10/2011;
- Il testo del D.P.R. n.139/2011.
Correlati
- Le statistiche
- Estratto della legge 26 febbraio 2011, n.10 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie)
- D.P.R. 3 giugno 2011, n.139 (modifiche ed integrazioni al D.P.R. 28 maggio 2001, n.284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell’art.7-bis della legge 22 dicembre 1999, n.512)
- Estratto della Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)
- Estratto della Legge 13 novembre 2008, n. 181 (Fondo unico giustizia)
- Legge 186/08 (Conversione Dl 2 ottobre 2008, n.151)
- Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999 n. 512 concernente il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
- Legge 512/99 (Istituzione del Fondo)
- Come accedere ai benefici del Fondo di solidarietà (legge 512/99)





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