MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 28 aprile 2006
Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare l'art. 1, commi primo e secondo,
l'art. 16 e l'art. 19;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato e norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante l'adeguamento dei compiti del
Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il
regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo
2000, n. 78;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato;
Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1992, recante, fra l'altro, le direttive volte
al consolidamento dei comparti di specialità delle Forze di polizia;
Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2001 recante la direttiva per l'attuazione del
coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di polizia;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 2004 con il quale é stato costituito il Gruppo di
lavoro la cui attività é finalizzata alla ricognizione ed all'analisi delle funzioni speciali
esercitate da ciascuna Forza di polizia, nonché alla predisposizione di proposte finalizzate
all'aggiornamento delle disposizioni vigenti per i comparti di specialità e preso atto della
relazione conclusiva, con allegati verbali delle decisioni di seduta, rassegnata dal Presidente del
menzionato Collegio in data 28 luglio 2005;
Stabilito che é necessario riconsiderare l'assetto dei comparti di specialità delle Forze di
polizia, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di settore, nella cornice unitaria della
responsabilità generale in materia di ordine e sicurezza pubblica affidata al Ministro dell'interno
dalla menzionata legge n. 121 del 1981, al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze
che assicuri la massima efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto per le finalità generali
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
Ritenuto che occorre a tal fine ribadire che il sistema di coordinamento e direzione unitaria
delle Forze di polizia risultante dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio
2001 é rafforzato sul territorio dall'esercizio della responsabilità affidata alle Autorità
provinciali di pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella seduta del 4
aprile 2006;
Decreta:
1. Nell'allegato documento, che forma parte integrante del presente atto, sono
fissate le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia.
2. Il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, i comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, il dirigente generale - Capo del Corpo forestale dello Stato e
i prefetti provvederanno ad impartire le necessarie direttive nell'ambito di rispettiva competenza.
3. Il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza é incaricato di dare
attuazione al presente decreto.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro: Pisanu
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 8, foglio n. 127
Allegato
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il
coordinamento operativo delle Forze di polizia, in data 12 febbraio 1992 il Ministro dell'interno
adottò un'apposita direttiva volta, fra l'altro, al consolidamento dei comparti di specialità delle
Forze di polizia a competenza generale, prevedendo, a tal fine, che la Polizia di Stato e l'Arma
dei carabinieri dovessero tener conto dell'esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei
rispettivi comparti di specializzazione, privilegiando anche la mirata qualificazione del personale
destinato a prestare servizio nelle citate specialità.
Attesa la estrema dinamicità del sistema ed il lungo tempo trascorso, la menzionata direttiva
necessita di interventi di adeguamento, in primo luogo in conseguenza dell'evoluzione del quadro
legislativo, che ha contribuito a creare problemi di sovrapposizione delle competenze di più Forze
di polizia nei medesimi ambiti di attività.
In particolare, negli ultimi anni, nel quadro del menzionato sistema unitario definito dalla
legge n. 121 del 1981 e delle funzioni dalla stessa demandate all'Autorità nazionale ed alle
Autorità provinciali di pubblica sicurezza, sono emersi dati normativi di particolare rilievo:
- la circostanza che il decreto legislativo n. 68 del 2001 abbia attribuito nuove funzioni al
Corpo della Guardia di finanza in materia economica e finanziaria;
- la circostanza che la legge n. 36 del 2004 abbia attribuito nuove funzioni al Corpo
forestale dello Stato nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela
dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema;
- la conferma, in un quadro evolutivo, delle competenze specialistiche della Polizia di Stato
e dell'Arma di carabinieri in specifici ambiti che trovano fondamento normativo nel decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
ed in altre disposizioni di settore.
In relazione alla evoluzione del quadro legislativo, l'individuazione dei comparti di
specialità, così come definiti nella direttiva del 1992, non appare, pertanto, più pienamente
coerente non solo con le trasformazioni verificatesi negli ordinamenti di alcune Forze di polizia,
ma anche con la progressiva organizzazione che tutte le Forze di polizia si sono date per adeguare
la rispettiva attività istituzionale, oltre che ai nuovi compiti individuati nel tempo dal
legislatore, anche agli obiettivi definiti di volta in volta dai rispettivi vertici di governo.
In conseguenza di ciò é evidente che il sistema dei comparti di specialità, fondato sul
riconoscimento di specifiche attribuzioni della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, debba
essere ripensato ai fini della riacquisizione di un quadro sinergico da armonizzarsi con le nuove
funzioni di livello generale attribuite alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato,
in una logica integrata che consenta una strategica azione di prevenzione e contrasto della
illegalità.
Occorre, dunque, ricercare a partire dai comparti di specialità forme di coordinamento e di
riparto delle competenze più efficaci ed incisive.
La questione ha un rilievo prioritario sulla funzionalità del «sistema sicurezza».
L'assorbimento delle aeree di sovrapposizione attualmente esistenti all'interno dei compiti
istituzionali di alcune Forze di polizia e la conseguente eliminazione delle connesse diseconomie
funzionali costituisce, infatti, lo strumento più efficace per consentire un equilibrato recupero
di risorse per le esigenze generali dell'ordine e della sicurezza pubblica, così come previsto dal
legislatore che ha apprestato un quadro ordinamentale unitario che ha i propri cardini, ai sensi
della menzionata legge n. 121 del 1981:
nella responsabilità generale del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica
sicurezza, cui che é demandata 1'alta direzione, nella prospettiva unitaria disegnata dalla stessa
legge, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché il coordinamento dei compiti e delle
attività delle Forze di polizia;
nel ruolo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza al cui organo centrale, il
Dipartimento, é affidata, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno, l'attuazione
della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica e il coordinamento tecnico-operativo delle
Forze di polizia, Dipartimento che si colloca in una posizione di snodo e di raccordo tra
l'Autorità politica e le Forze di polizia;
nella responsabilità, in ambito provinciale, del prefetto per le funzioni di coordinamento
generale e del questore per le funzioni di coordinamento tevnico-operativo in materia di ordine e
di sicurezza pubblica;
nella sostanziale inscindibilità delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico da quella di
tutela della sicurezza pubblica, atteso che ogni turbativa dell'ordine pubblico incide sulla
sicurezza, come ogni aggressione a quest'ultima é potenzialmente lesiva del primo;
nella potenziale riconducibilità agli ambiti dell'ordine e della sicurezza pubblica di quegli
illeciti che, per la loro generale offensività dell'ordinamento, ricadono anche sotto la sanzione
penale.
Tanto premesso, si evidenzia che, fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti, nella
ridefinizione dell'assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale
e nella connessa individuazione di ulteriori ambiti di intervento rimessi alla competenza esclusiva
o prevalente di singole Forze di polizia occorre valorizzare, in coerenza con gli assetti
normativi, la presenza di strutture operative che abbiano sviluppato una particolare qualificazione
in specifici ambiti di indagine e si pongano, dunque, come referenti principali per lo svolgimento
delle attività di polizia afferenti a tali specifici settori.
All'attribuzione di un comparto di specialità e alla individuazione di ambiti di intervento
rimessi - per legge o ai sensi della presente direttiva - alla competenza esclusiva o prevalente di
una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire - come già stabilito nella direttiva del 1992 - che
solo la Forza di polizia prescelta ha facoltà di create strutture deputate all'esercizio di quella
funzione e che essa, inoltre, costituisce per le altre Forze di polizia il fondamentale polo di
gravitazione informativa e di analisi. Resta fermo, in sinergia con il sistema organico delle
banche dati specializzate costituite in forza dei sopra enunciati principi, il quadro di sistema
unitario rappresentato dal Centro elaborazione dati interforze e dal Servizio analisi criminale,
per le informazioni e i dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di
prevenzione e repressione della criminalità, e rafforzato dagli obblighi di comunicazione previsti
dalle norme vigenti nei confronti di specifiche strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza
e delle Forze di polizia, nonché degli ufficiali e degli agenti di polizia tributaria o dei comandi
della Guardia di finanza per le violazioni tributarie.
Ai suindicati principi le Forze di polizia adegueranno, dunque, la rispettiva attività
istituzionale, nel rigoroso rispetto del dovere di tempestiva informazione, ai sensi degli articoli
13 e 14 della legge n. 121 del 1981, delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza su quanto
abbia attinenza con 1'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Tutto ciò in un ambito di
coordinato sviluppo delle relazioni a livello europeo e internazionale e nel quadro di un'incisiva
collaborazione internazionale di polizia rimessa alla competenza unitaria dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno, e per
essa al Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della menzionata legge n. 121
del 1981.
Le Forze di polizia, inoltre, nel predisporre i propri programmi di potenziamento, terranno
conto dell'esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei comparti di specializzazione o,
comunque, dei settori di intervento ad esse rimessi.
In relazione ai suindicati obiettivi di carattere generale, fermi restando gli adempimenti
previsti dalle singole dipendenze funzionali e non connessi ad esigenze di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, si dispone quanto segue.
Sicurezza stradale.
La Polizia di Stato continuerà sulle strade italiane ad assicurare l'attuazione della
competenza prevalente ad essa rimessa nel comparto di specializzazione della polizia stradale, con
valenza peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale, mentre l'Arma dei
carabinieri confermerà il significativo concorso nei servizi di polizia stradale sulla viabilità
ordinaria. Le altre Forze di polizia individuate nell'art. 12 del codice della strada assicureranno
il concorso nei servizi di polizia stradale da attuarsi in relazione alla loro dislocazione sul
territorio.
Al fine di realizzare una più equilibrata distribuzione di risorse, i prefetti, ove del caso
sentiti i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, promuoveranno le necessarie
intese con i presidenti delle province e con i sindaci al fine di assicurare un più ampio e
coordinato concorso nei servizi di polizia stradale da parte dei Corpi e dei Servizi di polizia
provinciale e comunale, con riguardo sia alla viabilità provinciale che alla viabilità comunale.
Sicurezza ferroviaria. Con riguardo al comparto di specializzazione della Polizia
di Stato, gli uffici della Polizia ferroviaria assicureranno il consueto e qualificato impegno, sia
nella prevenzione e contrasto dei reati che interessano ili contesto della rete ferroviaria
nazionale, sia nelle attività di tutela dell'ordine pubblico e della incolumità dei cittadini che
abbiano riferimento al medesimo contesto, ferma restando l'esclusività dei presidi della Polizia di
Stato nell'ambito delle stazioni ferroviarie per lo svolgimento delle attività istituzionali
rimesse alla specialità.
Sicurezza delle frontiere. La Polizia di Stato continuerà a disimpegnare la
competenza specialistica ad essa rimessa in via prevalente per le attività di polizia di frontiera
terrestre, marittima ed aerea, con il concorso del Corpo della Guardia di finanza nell'esercizio
dei compiti di polizia economica e finanziaria.
Per le attività istituzionali svolte al confine terrestre, la Polizia di Stato assicurerà il
graduale avvicendamento dei contingenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza nell'espletamento dei servizi di frantiera a partire dal confine sloveno ove sono venute
meno le barriere doganali.
Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, confermato il modello di
coordinamento interforze risultante dal decreto interministeriale del 14 luglio 2003, la cui
efficacia é da ritenersi positivamente sperimentata.
Sicurezza delle reti di comunicazione.
Si premette che il settore della polizia delle comunicazioni é regolato da un sistema
normativo complesso che é causa di aree di contiguità nell'attività istituzionale di più Forze di
polizia.
Per effetto del deereto legislativo n. 68 del 2001, alla Guardia di finanza, nell'esercizio
delle funzioni di polizia economica e finanziaria, sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e
repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali,
europei ed esteri, nonché di movimentazioni finanziarie e di capitali.
L'azione dispiegata in tale settore dalla Guardia di finanza riguarda i circuiti di pagamento
nel loro complesso e, pertanto, anche quelli che utilizzano tecnologie, com'é nel caso, delle carte
di debito e di credito e dei pagamenti e movimenti di capitali effettuati on line.
Con riguardo al commercio elettronico, lo sviluppo esponenziale degli scambi via internet ha
reso pressante l'esigenza di controllare il corretto andamento degli obblighi tributari da parte
degli operatori e, a tal fine, con direttiva dell'8 giugno 2000 il Ministro delle finanze ha
disposto il rafforzamento del dispositivo di controllo nel settore, affidando al Corpo il compito
di assumere opportune iniziative tese ad individuare i fenomeni evasivi nel commercio elettronico.
Di contro il Servizio polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato
nell'ambito dei propri compiti istituzionali svolge attività di intelligence per la prevenzione ed
il contrasto dell'utilizzo e della contraffazione di mezzi di pagamento, settore che ha immediati
riflessi sul commercio elettronico e nel quale l'attenzione investigativa del comparto di
specialità é incentrata sulle tecnologie software o hardware impiegate per carpire, riprodurre e
utilizzare identità, codici e carte di pagamento in transazioni elettroniche.
La Polizia postale e delle comunicazioni é, altresì, impegnata in attività di investigazione
per la prevenzione ed il contrasto alle violazioni sul diritto d'autore, settore in cui é
particolarmente evidente la contiguità dell'azione investigativa con le competenze di altre Forze
di polizia ed in particolare con quelle rimesse alla Guardia di finanza dall'art. 2, comma 2,
lettera l) del decreto legislativo n. 68 del 2001, le quail possono svolgersi anche attraverso il
monitoraggio di internet per individuare le violazioni commesse attraverso la rete.
In presenza di aree di contiguità nell'ambito di fenomeni di natura inevitabilmente complessa
occorre prevedere, come criterio generale di riparto delle rispettive funzioni, che la Forza di
polizia competente ad intervenire vada individuata avuto riguardo alla natura del fatto e dei
reati, o delle violazioni ammiinistrative ad esso ricollegabili, che si intendono prevenire o
contrastare.
In relazione a ciò, si dispone che sia rimesso alla competenza primaria della Polizia di
Stato garantire, in via generale, l'integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi
compresa la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, la prevenzione ed il contrasto
degli attacchi di livello informatico alle strutture di livello strategico per il Paese, nonché la
sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione e il contrasto della pedopornografia on
line, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e dall'art. 19 della legge 6
febbraio 2006, n. 38. La Polizia postale e delle comunicazioni procederà altresì al contrasto degli
illeciti concernenti i mezzi di pagamento e il diritto d'autore in tutti i casi in cui l'utilizzo
distorto dello strumento informatico o delle tecnologie di rete rappresenti il modo esclusivo o
assolutamente prevalente di perpetrazione degli stessi, raccordandosi con la Guardia di finanza
cui, secondo le esplicite previsioni del decreto legislativo n. 68 del 2001, compete gravitare in
modo generale sull'area della tutela dei marchi, dei brevetti e della proprietà intellettuale,
nonché della tutela dei mezzi di pagamento, ferme restando le attività svolte dal Corpo in favore
della Autorità garante per le comunicazioni, per la tutela del diritto d'autore e del regolare
pagamento dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.
Sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti. L'Arma dei carabinieri,
titolare del relativo comparto di specializzazione, assicurerà, tramite il Comando carabinieri per
la tutela della salute, il consueto efficace impegno istituzionale nelle attività di prevenzione e
contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, mentre il Corpo
forestale dello Stato orienterà la propria attività istituzionale nell'ambito dell'area di
gravitazione ad esso rimessa dalla legge concernente il concorso nelle attività volte al rispetto
della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere.
Restano fermi i compiti della Guardia di finanza nel settore del controllo della spesa
sanitaria, in attuazione della propria competenza generale in materia di polizia economica e
finanziaria, secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze, nel contesto della
pianificazione dell'attività ispettiva della finanza pubblica predisposta dal competente Comitato
di coordinamento finanziario.
Sicurezza nel settore agroalimentare. Nella materia in esame si pone l'esigenza di
una armonizzazione della direttiva del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 1992 - nella parte
in cui ha individuato fra i comparti di specialità quello dei «Carabinieri per l'agricoltura e
foreste» - con il più recente assetto normativo che riconosce al Corpo della Guardia di finanza
specifiche funzioni in materia di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie.
Dal punto di vista del quadro normativo, va ricordato che con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 450 del 2000, é stato attribuito al Comando carabinieri tutela norme comunitarie
ed agroalimentari - poi configuratosi come Comando carabinieri politiche agricole per effetto del
recente decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2005 - il compito di:
svolgere controlli straordinari sulla erogazione ed il percepimento di aiuti comunitari nel
settore agroalimentare e della pesca ed acquacultura e sulle operazioni di ritiro e vendita di
prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo ed indigenti;
esercitare controlli specifici sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari;
concorrere, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore
agroalimentare;
effettuare accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme
vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
A fronte delle competenze dell'Arma dei carabinieri, il decreto legislativo n. 68 del 2001 -
che ha attribuito al Corpo della Guardia di finanza la competenza generale all'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli
enti locali e dell'Unione europea - ha demandato a tale Forza di polizia compiti di prevenzione,
ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
- imposte dirette o indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo di
tipo erariale o locale;
- diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione
europea;
- risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico
nonché di programmi pubblici di spesa.
In relazione a tale assetto normativo, la Guardia di finanza ha assunto un ruolo di primo
piano nel settore della prevenzione e del contrasto delle frodi comunitarie, atteso che alla stessa
compete sia di tutelare, quale polizia tributaria, le entrate di bilancio, sia di prevenire e
reprimere le violazioni comunque attinenti al settore della spesa pubblica ad ogni possibile
livello.
La centralità del ruolo assunto dalla Guardia di finanza nel contrasto alle frodi comunitarie
é suffragata anche dagli interventi riguardanti l'assetto organizzativo, con l'istituzione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995, del Nucleo operativo
della Guardia di finanza presso il Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, avente il compito di supportare le attività del Comitato interministeriale
per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, e con la successiva creazione, per effetto della legge n. 52 del 1996 di una specifica unità
operativa specialistica della Guardia di finanza, il Nucleo speciale per la repressione delle frodi
comunitarie, che ha successivamente assunto la denominazione di Nucleo speciale spesa pubblica e
repressione frodi comunitarie.
Emerge, dunque, con chiarezza come la Guardia di finanza abbia una funzione di particolare
rilievo nella realizzazione dei dispositivi di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie,
orientando a tal fine la propria azione verso quei profili che presentano elementi di connessione
con la competenza generale ad essa rimessa in materia di polizia economica e finanziaria. Tale
competenza assume, evidentemente, un rilievo peculiare nei casi in cui sussistono frodi alle uscite
al bilancio comunitario, ovvero illeciti in materia doganale, con riferimento soprattutto alla
corretta applicazione dei dazi, ovvero profili attinenti alla contraffazione dei marchi o alla
violazione delle regole di corretto funzionamento del mercato.
In relazione a quanto precede, nel settore delle frodi comunitarie va riconosciuto un ruolo
di preminenza alla Guardia di finanza, anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari
comunitari relativi al settore agricolo e della pesca, mentre l'Arma dei carabinieri continuerà a
svolgere un ruolo preminente con riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni
di alimenti e bevande.
L'Arma dei carabinieri assolverà altresì ai compiti devoluti dalla normativa vigente allo
speciale reparto istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando
le funzioni in materia agroalimentare attribuite al Corpo forestale dello Stato dal medesimo
Dicastero.
Ai fini del coordinamento ispettivo del settore potrà farsi riferimento all'apposito Comitato
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Sicurezza in materia ambientale.
Il comparto di specialità, istituito per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti in
materia ambientale, é rimesso alla competenza dell'Arma dei carabinieri che si avvale, a tal fine
del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, posto alle dipendenze funzionali del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ha da tempo definito una politica di
sicurezza ambientale caratterizzata da una integrazione sinergica dell'attività del Comando
carabinieri per la tutela dell'ambiente con i compiti istituzionali di quel dicastero. In
conseguenza di ciò il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente si é da tempo affermato come
organismo qualificato per l'attuazine di attività di rilevanza strategica nel settore del controllo
della sicurezza ambientale.
In epoca successiva alla direttiva del Ministro dell'intemo del 12 febbraio 1992 vi é stata,
peraltro, una radicale evoluzione normativa, con l'adozione da ultimo della legge n. 36 del 2004,
per effetto della quale le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia
ambientale, sono divenute parte significativa della primaria funzione istituzionale del Corpo
forestale dello Stato.
L'analisi approfondita delle varie aree di intervento operativo nel complesso settore della
sicurezza ambientale, rende, dunque, necessario un intervento di coordinamento che in un'ottica di
integrazione sinergica delle attività delle Forze di polizia interessate ai fini di una strategica
azione di difesa della legalità ambientale in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, ridefinisca l'attuale assetto di competenze del comparto di specialità dell'Arma dei
carabinieri e preveda l'attivazione di un nuovo comparto di specializzazione del Corpo forestale
dello Stato in materia di sicurezza agroambientale.
In particolare l'Arma dei carabinieri curerà le attività di prevenzione e contrasto degli
illeciti in materia ambientale con riguardo alle attività di:
vigilanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti contaminati con particolare
riferimento a:
lotta alla gestione ed al traffico illecito dei rifiuti urbani speciali e industriali,
soprattutto quando attuate in forma organizzata;
controllo e monitoraggio dei rifiuti di origine urbana e industriale;
controllo delle attività di gestione dei rifiuti e segnatamente degli impianti di
trattamento, stoccaggio, smaltimento, incenerimento, nonché di depurazione;
prevenzione e repressione delle violazioni connesse con le attività produttive;
tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento nelle aree di non diretto interesse
agro-forestale e in particolare dalle:
aggressioni agli ecosistemi (suolo, acqua ed aria) sviluppate in forma organizzata e non;
violazioni connesse con le attività produttive;
concorso nella tutela della biodiversità e della biosicurezza soprattutto se sviluppate in
forma organizzata. Compiti di vigilanza in materia di produzione e di impiego degli organismi
geneticamente modificati;
tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, segnatamente attraverso il
contrasto alle violazioni connesse con le attività produttive, soprattutto a carattere industriale;
tutela paesaggistico-ambientale nelle aree di non diretto interesse agro-forestale;
vigilanza sull'impiego di sostanze pericolose ed a rischio di incidente rilevante;
inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e da sostanze radioattive.
Il Corpo forestale dello Stato curerà le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti
in materia ambientale con riguardo alle attività di:
tutela degli ecosistemi agro-forestali attraverso l'attività di prevenzione e repressione
delle violazioni in danno all'ambiente e al paesaggio nonché di contrasto di specifiche forme di
inquinamento connesse anche con il ciclo dei rifiuti e delle acque;
monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico;
prevenzione e contrasto degli incendi boschivi;
tutela delle foreste e della biodiversità delle specie vegetali ed animali in attuazione di
norme nazionali e internazionali. Tutela degli animali dai maltrattamenti;
sorveglianza delle aree naturali protette e tutela del patrimonio naturalistico nazionale;
concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza
agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo;
esercizio di attribuzioni demandate dal Ministero delle politiche agricole e forestali
derivanti dalla normativa comunitaria.
La Guardia di finanza continuerà nell'azione di vigilanza, prevenzione e contrasto delle
violazioni ambientali da tempo intraprese attraverso la propria componente aeronavale, in possesso
di adeguate dotazioni tecnologiche.
Sicurezza nella circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.
La direttiva del 1992 attribuiva le attività di prevenzione e contrasto del falso nummario
all'Arma dei carabinieri che opera attraverso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria.
Per effetto del nuovo assetto ordinamentale intervenuto con il decreto legislativo n. 68 del
2001, la Guardia di finanza ha assunto per legge un ruolo centrale nel settore della tutela dei
mezzi di pagamento essendo ad essa demandati compiti di prevenzione e contrasto delle violazioni in
materia di valuta, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni
finanziarie e di capitali.
Il Corpo é parte integrante dell'UCAMP - Unità deputata all'analisi dell'impatto del fenomeno
della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento sul sistema economico e finanziario
ed allo sviluppo di forme di prevenzione in via amminisirativa - ma é anche parte del sistema di
coordinamento interforze per gli aspetti di prevenzione e contrasto delle frodi sui mezzi di
pagamento.
In relazione a quanto precede, la Guardia di finanza vede valorizzata la sua funzione per
quanto riguarda il riciclaggio, la falsificazione della moneta, le frodi concernenti i mezzi e i
sistemi di pagamento diversi dal contante, nonché l'usura nell'ipotesi di coinvolgimento diretto di
intemediari finanziari e bancari.
A tal fine, coordinandosi con le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, essa svilupperà anche la funzione assegnatale dalla legge di contrasto del
finanziamento del terrorismo internazionale. Nel contempo, in sostanziale adesione a quanto
previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2000, l'Arma dei carabinieri opererà per la repressione
del falso nummario anche attraverso il proprio reparto specializzato. La Polizia postale e delle
comunicazioni provvederà alla tutela dei prodotti e dei processi produttivi nel settore postale,
nonché di quelli filatelici. Per quel che concerne la cooperazione internazionale, ferme restando
le competenze degli organi facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze, quella di
Polizia attinente alla falsificazione di banconote e di monete continuerà ad essere assicurata
tramite l'Ufficio centrale italiano del falso monetario e l'Unità nazionale Europol, che sono parte
della struttura organizzativa della Direzione centrale della polizia criminale.
Tutela del patrimonio culturale.
La direttiva del 1992 attribuisce la titolarità del comparto di specialità all'Arma dei
carabinieri, che opera attraverso il Comando carabinieri tutela del patrimonio culturale.
Nel settore della tutela dei beni culturali sussistono anche funzioni specifiche del Corpo
della guardia di finanza con riguardo alla competenza generale ad essa demandata in materia di
polizia economica e finanziaria ed, in particolare, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 68 del 2001 che demanda alla predetta Forza di polizia i compiti di
prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari
pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio dello Stato nonché di programmi pubblici di
spesa e di demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità
produttive in via di privatizzazione o di dismissione.
Stante quanto precede, in base all'assetto normativo vigente, l'Arma dei carabinieri
continuerà a svolgere il proprio consolidato ruolo prioritario nelle funzioni di sicurezza che
attengono alla salvaguardia del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale, ferme
restando le competenze della Guardia di finanza per quel che concerne i compiti di prevenzione,
ricerca e repressione delle violazioni in materia di demanio e patrimonio pubblico, compresa la
gestione delle società a capitale pubblico operanti nel settore.
Tutela del lavoro.
E' confermato il consolidato ruolo dell'Arma dei carabinieri, e per essa del Comando
carabinieri - Ispettorato del lavoro, nel particolare settore, in relazione alle funzioni svolte
dal proprio personale posto alle dipendenze degli organi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La Guardia di finanza, nell'assolvimento della propria funzione di polizia economica e
finanziaria, procederà ai controlli di sua competenza. Il coordinamento dell'attività ispettiva é
garantito dalle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le procedure
previste dalla normativa di settore. I profili rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica saranno, affrontati secondo le ordinarie regole di coordinamento fissate dalla
legge n. 121 del 1981.
Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza, il Capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Dirigente generale - Capo del Corpo forestale
dello Stato, ciascuno per la parte di propria competenza, porranno in essere ogni iniziativa utile
a rimuovere eventuali ostacoli per dare concretezza all'unitarietà di azione delle Forze di
polizia.
Confido altresì nel consueto spirito di leale collaborazione affinché possibili interventi
amministrativi, suscettibili di incidere sul disegno ordinamentale definito con la presente
direttiva, siano previamente sottoposti al vaglio dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
Roma, 24 aprile 2006
Il Ministro: Pisanu