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2002 - Enti locali
30.12.2002
Differito al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione del bilancio degli enti locali
Decreto n. 8/2002
Testo del decreto
Il Ministro dell'interno
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per
l'anno 2003, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto la legge
finanziaria per l'anno 2003, che disciplina tale aspetto, è in corso di approvazione;
Considerato che gli enti locali delle Regioni Molise, Puglia e Sicilia colpiti dai recenti
eventi sismici e fenomeni eruttivi si trovano a dover affrontare particolari difficoltà gestionali;
Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine della deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003;
Visti gli artt. 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Decreta
Articolo 1
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte degli
enti locali è differito al 31 marzo 2003.
Roma, lì 19 dicembre 2002
Il Ministro dell'interno