Approfondimento
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 63 posti per l'accesso alla carriera prefettizia
Il bando
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantatre posti
per l'accesso alla carriera prefettizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente
il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le
successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno
dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla
ferma prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dell'imposta di bollo per le
domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della
parità uomo - donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e le successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
contenente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e le successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e
di semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e le successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 39, commi 3 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 6, comma 3 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di
coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 29 luglio 1999, n. 357, concernente il regolamento
recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di
rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia;
Vista la nota del 13 dicembre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione pubblica con la quale è stata autorizzata la procedura per il reclutamento di
sessantatre posti per l'accesso alla carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, concernente il
recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001
per gli aspetti normativi e retributivi;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2002, n. 144, concernente il regolamento
sulla disciplina del concorso pubblico di accesso alla carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 13 luglio 2002, n. 196, concernente il regolamento
sulle modalità di svolgimento del corso di formazione del personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 4 ottobre 2002, n. 243, concernente il regolamento
sulla modifica delle dotazioni organiche della carriera prefettizia;
Considerato che in relazione alle esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero
dell'Interno occorre provvedere, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, alla copertura di
sessantatre posti per l'accesso alla carriera prefettizia;
D E C R E T A
Art. 1
Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantatre posti per
l'accesso alla carriera prefettizia.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il dieci per
cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno, inquadrati
nell'area funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate al successivo art. 2 del presente
bando e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è
richiesto il possesso di uno dei titoli di studio specificati nel citato art. 2.
I posti riservati, qualora non utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a trentacinque anni.
Tale limite di età è elevato, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'Interno 29 luglio 1999, n. 357 concernente il regolamento recante norme sui limiti di età per
la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera
prefettizia:
- di un anno per i coniugati;
- di un anno per ogni figlio vivente;
- di cinque anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68 e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
- di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni,
a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva
prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i
quarant'anni di età.
Lo stesso limite massimo è applicabile ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo
della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o
dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonché alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia;
c) laurea specialistica conseguita presso un'università della Repubblica
italiana o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle
seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 2001: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche
amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono altresì ammessi a partecipare i
candidati in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze
dell'amministrazione, in economia e commercio, in economia politica, in economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, in sociologia o in storia, rilasciati
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento previsto dall'art. 17, comma 95
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all'impiego;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.
Non sono ammessi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che sono
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione di cui al
successivo art. 3.
Art. 3
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di
irricevibilità, alternativamente:
a) sull'apposito modulo riportato in allegato o sulla fotocopia dello stesso;
b) sulla copia stampabile dal sito internet del Ministero dell'interno (www.interno.it).
Il citato modello è disponibile anche presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
La domanda dovrà essere presentata a mano oppure spedita a mezzo raccomandata postale, con
avviso di ricevimento, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di
residenza del candidato, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami".
I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta
dovranno presentare le domande, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, rispettivamente
al Commissariato del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano o al Presidente della Giunta
regionale della Valle d'Aosta.
Il personale di ruolo e non di ruolo delle pubbliche amministrazioni, avente titolo a
partecipare al concorso, potrà inoltrare la domanda, con le modalità ed entro il termine
sopraindicato, per il tramite dell'ufficio ove presta servizio.
La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta l'esclusione dal concorso.
Nella domanda, debitamente sottoscritta, il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, la residenza e il
codice fiscale; il candidato che ha superato i trentacinque anni di età deve dichiarare in base a
quale titolo ha diritto all'elevazione del limite di età;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) l'idoneità fisica all'impiego;
d) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso quale università o
istituto di istruzione universitario equiparato lo ha conseguito ed in quale data;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) in quale delle due lingue inglese o francese intende sostenere la prova obbligatoria
scritta e orale;
j) in quale lingua tra francese, inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto
della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la prova facoltativa orale;
k) i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale
C, aventi diritto alla riserva di posti di cui all'art. 1, devono specificare il periodo di
effettivo servizio prestato nella posizione funzionale;
l) l'eventuale possesso del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca
conseguito in relazione agli obiettivi e alle attività formative dei titoli di studio di cui
all'art. 2 del presente bando, da far valere ai fini della formazione della graduatoria finale;
m) i titoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive integrazioni e modificazioni, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo a
parità di punteggio a preferenza.
I titoli previsti dalle lettere k), l), m), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione stabilito dal presente bando.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda stessa non verranno presi in
considerazione in sede della formazione della graduatoria.
Il candidato deve inoltre specificare:
n) il proprio domicilio;
o) l'indirizzo - comprensivo di numero di codice di avviamento postale e di numero
telefonico - presso il quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla
procedura;
p) ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovrà fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario,
nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
In ragione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, secondo quanto previsto
dalla circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. 42304/1999 del Dipartimento della Funzione pubblica,
da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'Amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al
concorso anche per i soggetti portatori di qualsiasi tipo di handicap;
q) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al
concorso.
Al fine dell'accertamento della tempestività nella presentazione della domanda, fa fede il
timbro a data dell'ufficio ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data
dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di trasmissione della domanda a
mezzo posta per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all'Amministrazione
stessa.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -
Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio Concorsi - Piazza del Viminale, 00184 Roma - le
eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella
domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della
raccomandata.
Art. 4
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti
partecipano con riserva alle prove concorsuali.
Determinano l'esclusione dal concorso:
- le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti
prescritti per l'ammissione al concorso;
- le domande prive della sottoscrizione autografa;
- le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dall'art. 3 del presente
bando.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza delle modalità e
dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5
Commissione giudicatrice
Con successivo decreto verrà nominata la Commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2002, n. 144 sulla disciplina del concorso pubblico di accesso alla carriera prefettizia.
Art. 6
Prove d'esame
Le prove d'esame consistono:
a) in una prova preselettiva;
b) in cinque prove scritte;
c) in una prova orale.
Art. 7
Prova preselettiva
Disposizioni generali
La prova preselettiva consiste in quesiti a risposta multipla diretti ad accertare
la conoscenza delle seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea. Il questionario a risposta
sintetica conterrà inoltre quesiti attinenti alla cultura generale in relazione all'evoluzione
della società contemporanea, volti ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare e
risolvere problemi concreti connessi con la funzione di governo sul territorio.
Quarantacinque giorni prima della prova preselettiva saranno pubblicati i quesiti concernenti
le sopraindicate discipline in ragione di mille per ciascuna disciplina.
Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da quattro risposte,
delle quali una sola è esatta.
I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda
che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.
L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata secondo l'indice
statistico riportato nella tabella allegata ai quesiti, in rapporto al grado di difficoltà della
domanda.
Qualora il numero dei candidati lo richieda l'espletamento della prova preselettiva può aver
luogo in più sedi decentrate a livello regionale o interregionale. In tale ipotesi, ferme restando
le attribuzioni della Commissione giudicatrice, sono costituiti per ogni sede di espletamento della
prova preselettiva appositi Comitati di vigilanza con le modalità di cui ai commi 7 ed 8
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sulla base dei risultati della prova preselettiva è ammesso a sostenere le prove scritte un
numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che
hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo
il suddetto criterio.
La prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8
Svolgimento della prova preselettiva
La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore
a cinquecento per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome in base al
calendario che verrà pubblicato successivamente.
Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la Commissione giudicatrice
provvede alla distribuzione dei questionari già selezionati automaticamente. I questionari sono
contenuti in confezioni individualmente sigillate la cui apertura contestuale da parte dei
candidati è autorizzata dalla Commissione. È disposta l'esclusione dalla prova del candidato che
abbia aperto il plico contenente il questionario prima della autorizzazione della Commissione.
Per essere ammessi nella sede di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validità:
a. carta d'identità;
b. patente di guida;
c. passaporto;
d. porto d'armi;
e. altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici,
raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
A ciascun candidato sono assegnati 210 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'art. 7
in ragione di 30 per ciascuna materia, con tempo massimo per la risposta di 240 minuti. I quesiti
da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata, tenendo conto
dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine
le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle
difficili il 20%.
I quesiti sono formulati come domande dirette cui deve corrispondere una, ed una sola delle
quattro risposte.
Art. 9
Diario della prova preselettiva
Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" del 28 marzo 2003
saranno rese note le modalità di pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva, nonché
il calendario e le modalità di svolgimento della prova stessa.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10
Formazione della graduatoria
La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono
effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica.
Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione giudicatrice, forma la graduatoria
della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione, alle
risposte dei candidati.
La graduatoria è resa pubblica mediante consultazione sul sito internet del Ministero
dell'interno (http://dait.interno.it) o presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio Concorsi.
Dell'approvazione della graduatoria stessa è data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale - "Concorsi ed Esami".
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria è comunicata l'ammissione almeno 15 giorni
prima dello svolgimento delle prove scritte.
Art. 11
Prove scritte
Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o
diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea ( a partire dall'unità d'Italia ) e
della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico - amministrativo o
gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla
soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un
quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato.
La durata delle prove scritte è stabilita in otto ore per quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c).
I candidati non possono portare telefoni cellulari, ancorché spenti, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ad eccezione di codici di legislazione e altre fonti normative, purchè non commentati e del dizionario bilingue per la prova di lingua straniera.
Art. 12
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti
nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero
dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2 o di diploma
di scuola media superiore di secondo grado, individuato con apposito decreto ministeriale.
Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte è aumentato fino ad un massimo di un
quarto.
Art. 13
Correzione degli elaborati
La Commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.
Art.14
Prova orale
Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte
abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi e non inferiore a
diciotto/trentesimi in ciascuna prova. Agli stessi sarà data individualmente, almeno 20 giorni
prima del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenere la prova orale, la
comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e della sede d'esame.
L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di
sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto
penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e VII); elementi di amministrazione del
patrimonio e di contabilità generale dello Stato; legislazione speciale amministrativa, con
riferimento ai seguenti settori:
a. ordinamento del Ministero dell'Interno e del personale;
b. ordine e sicurezza pubblica;
c. ordinamento regionale, provinciale e comunale; finanza locale; ordinamento
elettorale;
d. difesa civile e protezione civile;
e. stato civile e anagrafe;
f. immigrazione e asilo; misure antiracket e antiusura.
Nel corso della prova orale è accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli
strumenti informatici.
Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese,
inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta e orale. Alla prova
facoltativa è attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 0,5 trentesimi.
Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la Commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel
medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
I candidati che nella prova orale hanno conseguito una votazione non inferiore a
diciotto/trentesimi, sono dichiarati idonei e collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato
dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove scritte e nella prova orale.
Art. 15
Formazione della graduatoria
La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio conseguito nelle
singole prove scritte e nella prova orale.
Il possesso del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca conseguiti in
relazione agli obiettivi e alle attività formative dei titoli di studio di cui all'art. 2 del
presente bando determina, ai fini della formazione della graduatoria finale, l'attribuzione di un
ulteriore punteggio, rispettivamente di 0,75 trentesimi e di 1 trentesimo.
Ai fini della formazione della graduatoria saranno valutati esclusivamente i titoli di cui
alle lettere k), l), m) dell'art. 3, espressamente dichiarati - ai sensi degli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di
partecipazione.
A parità di punteggio l'ordine è determinato dalla minore età.
La graduatoria finale del concorso è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, consultabile anche sul sito internet (http://.dait.interno.it) o presso il Ministero dell'interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le risorse umane e
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative al T.A.R. per il Lazio (entro 60
giorni) oppure al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).
Art. 16
Nomina dei vincitori e trattamento economico
Ai sensi di quanto disposto dall' art.1, comma 1 del decreto del Ministro
dell'Interno 13 luglio 2002, n. 196, i vincitori del concorso per l'accesso alla carriera
prefettizia sono nominati consiglieri e ammessi al corso di formazione iniziale, della durata di
due anni, organizzato dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, con sede in Roma.
I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
richiesta da parte dell'Amministrazione e sotto pena di decadenza, i documenti attestanti il
possesso di tutti i requisiti dichiarati.
I documenti medesimi, ad eccezione della certificazione medica, possono essere sostituiti da
una dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di
decadenza.
L'inosservanza dei termini prescritti nella presentazione o dichiarazione dei documenti,
ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, nonché la mancata presentazione al
corso di formazione senza giustificati motivi, comporteranno la decadenza dalla nomina.
Ai consiglieri spetterà il trattamento economico complessivo secondo la disciplina vigente
all'atto della nomina.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento
degli affari interni e territoriali - per le finalità di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate esclusivamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico -
economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento degli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le risorse umane, piazza
del Viminale, 00184 Roma.
Art. 18
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme generali vigenti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 18 dicembre 2002
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Malinconico