Allegato V
(previsto dall'art. 23)
REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITà E COMPORTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA F), TERZO PERIODO, DEL CODICE DELLA STRADA
Per la guida di una combinazione di veicoli - composta da un autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg, ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg - tale che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico.
Tale prova può essere contestuale alla prova di capacità e comportamento per il conseguimento di patente di guida di categoria B, assorbendone i contenuti, ovvero può essere sostenuta successivamente da chi sia già titolare di patente di guida di categoria B.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 2, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti della prova di capacità e di comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio.
La prova pratica si svolge su strade pubbliche.
La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.