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Approfondimento

Attività di monitoraggio territoriale degli Speciali Osservatori



Attività di monitoraggio territoriale degli Speciali Osservatori nell'ambito degli interventi anti crisi e Osservatorio Nazionale articolo 12, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisì il quadro strategico nazionale".

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3. ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI E MODALITA' OPERATIVE

Gli Osservatori hanno il compito di monitorare l'andamento dei flussi del credito sul territorio, analizzare le problematiche in merito che potranno sorgere e proporre soluzioni da applicare a livello locale. L'analisi dei dati avverrà con disaggregazione per dimensione e settore produttivo e riguarderà sia le quantità sia le condizioni applicate a famiglie e imprese.

La base informativa è costituita da:

  • i dati forniti dalla Banca d'Italia, nei modi previsti dallo stesso Istituto; la Banca d'Italia elabora trimestralmente le principali statistiche sul credito a livello regionale e le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, che le invia al Prefetto dei capoluogo di regione; tale elaborazione è comune a tutte le regioni in linea con quanto previsto dal richiamato decreto attuativo della legge n.212009 in merito alla trasmissione su base trimestrale dei dati sull'andamento del credito a livello regionale;
  • studi e analisi, elaborati in forma aggregata della Guardia di finanza, circa l'andamento dei fenomeni emergenti dall'attività di polizia economica e finanziaria connessi all'esercizio del credito;
  • le variabili informative in forma aggregata fornite dagli istituti bancari operanti sul territorio;
  • le elaborazioni e le analisi anche in forma qualitativa fornite dagli organismi rappresentati nell'Osservatorio;
  • le altre informazioni che possono essere rilevanti per l'analisi del credito e che il Prefetto potrà richiedere alle pubbliche amministrazioni.

Le informazioni che pervengono all'Osservatorio devono sempre essere presentate in modo aggregato e non devono riguardare casi singoli.

L'Osservatorio si riunisce almeno una volta a trimestre. Inoltre, almeno una volta al mese si riunisce in una composizione ristretta, definita sulla base di temi specifici da trattare.

Il calendario delle riunioni e gli argomenti sono definiti, per il primo semestre, nel corso della prima riunione dell'Osservatorio e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze. Ogni semestre è predisposto un nuovo programma di lavoro. La prima riunione dell'Osservatorio dovrà tenersi entro 15 giorni dalla data della presente direttiva.

In composizione ristretta l'Osservatorio può svolgere:

  • analisi di temi settoriali. In questo caso il Prefetto dei capoluogo di regione individua i soggetti interessati, nell'ambito dei membri dell'Osservatorio, fatta salva la facoltà di individuare altri soggetti rilevanti per la trattazione specifica;
  • analisi di temi sub regionali. I Prefetti delle sedi non capoluoghi di regione possono convocare tavoli provinciali come emanazione dell'Osservatorio per l'esame di peculiari esigenze emerse dai rispettivi territori.

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