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Concorsi
 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Borse di studio figli segretari comunità montane

Data Scadenza 30.09.2002


 

Servizio P.U.E.L.
Prot. n. 15700/15B3/3040


IL CAPO DIPARTIMENTO


VISTO l'art. 7, V comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della L. 23 marzo 1981, n. 93;
VISTO l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
VISTO l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
VISTO il cap. 1415 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;
SENTITE le associazioni rappresentative degli enti interessati;
SENTITE le associazioni di categoria dei segretari delle comunità montane e dei consorzi dei comuni;

D E C R E T A

ART.1

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio, per l'anno scolastico 2001-2002, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunità montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza, con esclusione dei figli dei segretari comunali e dei segretari delle convenzioni di segreterie comunali, anche se in servizio presso una comunità montana o un consorzio di comuni:
a) n.18 da £. 1.000.000 (unmilione pari a euro 516,46) ciascuna, per la frequenza delle scuole medie inferiori;
b) n.30 da £. 2.000.000 (duemilioni pari a euro 1032,91) ciascuna, per la frequenza del corso medio superiore (ginnasio, liceo classico, liceo scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori e per la frequenza dei primi 5 anni dei conservatori musicali);
c) n.2 da £. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila pari a euro 774,68) ciascuna, per la frequenza di corsi di istruzione superiore (accademie di belle arti, ecc.) ai quali si accede soltanto con il diploma di scuola media superiore;
d) n.15 da £ 4.000.000 (quattromilioni pari a euro 2065,83) ciascuna, per la frequenza di corsi di laurea, di corsi relativi agli anni successivi al V dei conservatori musicali e di corsi che rilasciano diplomi universitari (lauree brevi) presso Università statali o legalmente riconosciute, di cui n. 5 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso.
L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle categorie considerate, va a beneficio di quelle i cui candidati risultino essere in numero superiore alle borse di studio messe a concorso, nei limiti di spesa stabiliti dal presente decreto.
Se alla fine dello scorrimento delle graduatorie dovessero residuare ancora somme non assegnate, si procede nuovamente alla suddivisione delle somme come sopra e così di seguito, fino alla massima utilizzazione nei limiti di spesa stabiliti.

ART.2

Per poter partecipare al concorso: gli studenti di cui ai punti a) e b) del precedente art. 1 non devono aver frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2001-2002 e devono aver conseguito, nello stesso anno, la promozione alla classe o al corso successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7/10 o equiparata oppure un giudizio complessivo non inferiore a buono.
Gli studenti di cui al punto d), del precedente art. 1, iscritti al primo anno per l'anno accademico 2001/2002, devono aver conseguito non da ripetenti il diploma di scuola media superiore nell'anno scolastico 2000/2001 in unica sessione riportando, nell'esame finale di Stato, una votazione non inferiore a 70/100 e aver sostenuto e superato alla data di scadenza del bando, almeno un esame previsto dal piano di studio, se tale possibilità è prevista dall'ordinamento autonomo dell'istituto frequentato; gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono avere sostenuto e superato, alla data di scadenza del bando, il numero di esami previsti dal piano di studio per l'anno frequentato, con una votazione media non inferiore a 24/30.

ART. 3

Non sono ammessi al concorso: gli studenti fuori corso, i ripetenti, i laureati iscritti ad altri corsi di laurea, i fruitori del presalario universitario per l'anno accademico considerato, nonché gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado che, per l'anno 2001-2002, siano ricoverati in istituti con retta interamente a carico della pubblica assistenza, i figli dei segretari comunali o di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni.
Non sono prese in considerazione le domande di partecipazione presentate oltre i termini previsti dal successivo art. 4.

ART. 4

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale delle Autonomie - devono essere inoltrate entro il 30.9.2002.
Il premio viene erogato, a scelta del candidato, tramite la Tesoreria della Banca d'Italia della provincia di residenza del candidato, ovvero mandato diretto presso l'ufficio postale per il quale il candidato dovrà indicare il codice che contraddistingue l'agenzia.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere trasmesse con raccomandata mediante avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
1) autocertificazione relativa circa il carico di famiglia con l'indicazione del reddito di ciascun familiare; l'indicazione dei codici fiscali dello studente e dei genitori;
2) le seguenti autocertificazioni:
a) per gli studenti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 1 del presente bando:
autocertificazione dei giudizi o della votazione conseguiti, nelle singole materie, dal concorrente nell'anno scolastico 2001-2002 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente;
b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 2001-2002 a facoltà universitarie:
per gli iscritti al primo anno:
autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno accademico 2000/2001;
c) per gli studenti iscritti al secondo anno e successivi:
autocertificazione della regolare iscrizione all'anno di corso accademico non da ripetente, dell'ordine degli studi della facoltà, ovvero del piano personale di studi approvato dal Consiglio della facoltà in cui siano specificati gli esami sostenuti e da sostenere relativi a ciascun anno del corso di laurea con l'indicazione delle votazioni conseguite nelle singole materie con le relative date degli esami sostenuti;
3) autocertificazione di servizio del genitore del concorrente;
4) solo per il personale in posizione di quiescenza:
autocertificazione da cui risulti che il concorrente è figlio di segretario appartenente ai ruoli di una comunità montana o di un consorzio di comuni in posizione di quiescenza con l'indicazione dell'ultima sede e dell'ultimo anno di servizio.
Le domande dovranno, altresì, riportare la denominazione nonché l'indirizzo dell'istituto scolastico frequentato nell'anno 2001/2002. Per gli iscritti al 1° anno di università anche la denominazione e l'indirizzo dell'istituto scolastico dove si è conseguito il diploma nell'anno scolastico 2000/2001.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte, a campione.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal genitore funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la patria potestà se il candidato è orfano di segretario di comunità montana o di consorzio di comuni.
Nella domanda, deve essere espressamente dichiarato che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previsto dall'art. 3 del presente decreto e che ai sensi della legge n. 675/1996 si autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
Con successivo decreto dello scrivente, ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, verrà nominata la Commissione che provvederà alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.
L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati viene effettuata dalla Commissione suddetta, sulla base dei giudizi conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito, si tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parità, del reddito del nucleo familiare.
Ai fini del computo dei giudizi riportati nello scrutinio o negli esami, sono esclusi quelli conseguiti in condotta ed educazione fisica.
La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto è imputata al relativo capitolo n. 1415 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale.

Roma, 17.12.2001


IL DIRETTORE CENTRALE
(Balsamo)


Data pubblicazione 17.12.2001