Legge 5 febbraio 1992, n.91
Nuove norme sulla cittadinanza.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-2-1992)
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legislazione posteriore al primo impianto
della legge.
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (in S.O. n. 91 alla G.U. 13/6/1994 n. 136) ha abrogato l'art. 7, comma 1. 2 - La L. 22 dicembre 1994, n. 736 (in G.U. 4/1/1995 n. 3) ha modificato l'art. 17. 3 - La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha modificato l'art. 17. 4 – La legge 3 novembre 2000, n. 396 ha abrogato l’art. 24. 5 - La legge 14 dicembre 2000, n. 379 ha abrogato l’art. 18. 6 - La legge 8 marzo 2006, n. 124 ha aggiunto gli artt. 17 bis e 17 ter. 7 – La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato l’art. 5 e aggiunto l’art. 9 bis.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi,
ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale
questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di
cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale,
ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza
determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità
o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto
al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza
italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.
Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se
in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza
italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di
voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di
voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel
territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la
cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data.
Art. 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel
territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’e
stero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia
intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati
dai coniugi (1).
(1) Articolo così sostituito dal comma 11 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 6
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III,
del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non
inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una
pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la
sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del
distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio,
anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se
sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b),
primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della
sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7
1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro
dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla
competente autorità consolare (2).
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .
(2) L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana va, ora, presentata
al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne
ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 18
aprile 1994, n. 362. Vedi, anche, l'art. 8 dello stesso decreto.
Art. 8
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui
all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni
inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di
Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di
presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il
termine di due anni.
Art. 9
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di
secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in
entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel
territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione ;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle
dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno
quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi
abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello
Stato.
Art. 9 (bis)
1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la
certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo
destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’i
mmigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi
terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’U
nione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie
inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo
e cittadinanza (3).
(3) Articolo aggiunto dal comma 12 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 10
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui
si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere
fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato (4).
(4) Per le modalità della prestazione del giuramento di cui al presente articolo vedi l'art.
7, D.M. 27 febbraio 2001.
Art. 11
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego
pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui
non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel
termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego,
la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia
accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato
servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello
stato di guerra.
Art. 13
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di
volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla
dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica,
salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o
la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il
servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia
stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver
abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in
applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non
ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e
su conforme parere del Consiglio
di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite.
Art. 14
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 15
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.
Art. 16
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto
alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del
servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite
dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione
della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21
aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua
una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge (5).
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
(5) Termine prorogato fino al 15 agosto 1995 dall'art. 1, L. 22 dicembre 1994, n. 736 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 1995, n. 3). Per l'ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 1997, vedi l'art. 2,
comma 195, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 17 bis
1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte
dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in
forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73,
alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo
19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei
soggetti di cui alla lettera a) (6).
(6) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 8 marzo 2006, n. 124 (Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n.
73).
Art. 17 ter
1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo
17- bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità
comunale italiana competente per territorio in
relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti,
all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi
di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero
degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 17- bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il
possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte
dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di
cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17- bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il
genitore o l'ascendente;
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 17- bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore
dell'istante o del suo ascendente in linea
retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e
successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1
dell'articolo 17- bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane
dell'istante (7).
(7) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 8 marzo 2006, n. 124 (Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n.
73).
Art. 18
[1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia
austroungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta
sono equiparati, ai fini e per gli effetti
dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel
territorio della Repubblica] (8).
(8) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 dicembre 2000, n. 379.
Art. 19
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27 , sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 21
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
Art. 22
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art. 23
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia
alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese
all'ufficiale dello stato civile del comune dove il
dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza
all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla
perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei
registri di cittadinanza e di essi viene
effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art. 24
[1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza
straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o
dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero,
all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle
dichiarazioni di cui all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all'applicazione della
sanzione amministrativa è il prefetto] (9).
(9) Articolo abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 25
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26
26. 1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n.
108 , il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997 (10), convertito dalla legge 4 aprile 1935,
n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 , la legge 15 maggio 1986, n. 180 , e ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21
aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180 .
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
(10) Recava «Modificazioni alla L. 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza».
Art. 27
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI