Decreto del Presidente della Repubblica 12/10/1993, n. 572
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4.2.1994)
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, è indicata con la denominazione "legge".
2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a. a. si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica; b. b. si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti; c. c. salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Art. 2
Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi.
Art. 3
Dichiarazione di volontà
1.la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero,ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c. certificato di cittadinanza del genitore.
2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione: a. atto di nascita; b. certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado; c. documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.
4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione: a. atto di nascita; b. documentazione relativa alla residenza.
Art. 4
Istanze per l'acquisto della cittadinanza
1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:
a. atto di nascita;
b. estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
c. certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di origine e di residenza;
d. certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri: a. atto di nascita; b. certificato di situazione di famiglia; c. certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E' facoltà del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
6. quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.
7. le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.
Art. 5
Reiezione delle istanze di concessione
1. L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai
sensi dell'art.9 è il ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del
provvedimento stesso.
Art. 6
Riconoscimento della sentenza straniera di condanna
1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
Art. 7
Notifica e giuramento
1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere
effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla
ricezione del decreto medesimo.
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla
notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale
dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare italiana competente per la localita' straniera di residenza, la quale rilascia
all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di
concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica competente secondo le
norme dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale e' stato prestato il giuramento, o al
quale e' stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e
l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne da' immediata notizia al ministero
dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non e' ammesso a
prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al ministero
dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e
dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8
Rinuncia alla cittadinanza
1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. questa la iscrive in
apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune
competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e
l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale
dello stato civile del comune di residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione: a. atto
di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b.
certificato di cittadinanza italiana; c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza
straniera; d. documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art. 9
Decreto di intimazione
1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del
ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di
intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da
uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per
uno stato estero.
Art. 10
Riacquisto della cittadinanza
1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione: a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b. documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana; c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia; d. certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Art. 11
Inibizione al riacquisto
1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver
abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato estero deve essere data al ministero
dell'interno.
2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza
nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13
della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e
l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
3. ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e' tenuto a dare
comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e' compreso il comune, delle
generalita' degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta
giorni dalla loro iscrizione.
Art. 12
Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza,
da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se
essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea
documentazione.
Art. 13
Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
Art. 14
Dichiarazioni di cittadinanza
1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla
cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli
articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si
trova nelle condizioni previste dalla legge.
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione
prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare
competente invita l'interessato a produrre detta documentazione.
3. la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d),
e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in
applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4. ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al
comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere
rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende
stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa
procedura.
Art. 15
Sanzioni amministrative
1. L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.
Art. 16
Adempimenti relativi allo stato civile
1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato,
volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza,
trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorita'
competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi
degli effetti anzidetti.
2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui la
dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4;
4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma 1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata ricevuta
dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2,
ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista
una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e' il ministero dell'interno, al
quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della
dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente
all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63,
secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e
comunicazione dell'esito dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette
all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento.analogamente provvede
il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli
atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette
all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della
dichiarazione dell'interessato.
6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei
registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede altresi' per la
trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e
per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o
trascritta e della comunicazione anzidetta.
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve
essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite
dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza
deve essere compiuto dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta
una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed
anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza
da persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della
trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale
dello stato civile.
9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato
civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero
dall'autorita' diplomatica o consolare competente per territorio. non possono essere rilasciati
certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti
dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza di
tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto
Art. 17
Certificazione della condizione d'apolidia
1. Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza
dell'interessato corredata della seguente documentazione: a. atto di nascita; b. documentazione
relativa alla residenza in Italia; c. ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
Art. 18
Regime transitorio delle rinunce al riacquisto
1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art. 19
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.