Decreto del Presidente della Repubblica 18.4.1994, n. 362
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
Articolo 1
Presentazione della domanda
1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7
ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per
territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti,
all'autorita' consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene
di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui
trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di residenza,
relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti; e) certificato penale dell'autorita'
giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni,
limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il
ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti
l'allegazione di ulteriori documenti.
Articolo 2
Istruttoria
1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso
immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo
il caso previsto dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie
osservazioni.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa documentazione,
entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le
opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita' procede a
norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova
documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza,
con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
Articolo 3
Definizione del procedimento
1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e' di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Articolo 4
Comunicazioni e notificazioni
1. Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e' immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Articolo 5
Disposizioni sul termine
1. Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente
regolamento.
2. resta salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Articolo 6
Verifiche periodiche
1. Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la
speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di
propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni
delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.
2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate
in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla presidenza del
consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.
Articolo 8
Norme abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.