Legge 8 marzo 2006, n.124
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti.
testo in vigore dal: 12-4-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter nella legge 5 febbraio 1992, n. 91
1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 17-bis. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana é riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte
dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in
forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73,
alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo
19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figlio discendenti in linea retta dei
soggetti di cui alla lettera a).
Art. 17-ter. - 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui
all'articolo 17-bis é esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza
all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante,
ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte
dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero
dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il
possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte
dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di
cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documen-tazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il
genitore o l'ascendente;
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore
dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti
parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati
di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane
dell'istante».
2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, é emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 2.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli