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Legislazione
 
Codice della strada

Decreto del Ministro dell'Interno del 27 gennaio 2005

Istituzione presso il Ministero dell'interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilita'. (GU n. 26 del 2-2-2005) 

 IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE   E DEI TRASPORTI

  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre  2003,   pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2003,  n. 296, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilita'
invernale in concomitanza con il periodo delle festivita' natalizie»;
  Vista  la  risoluzione  n. 7-00423 - Armani, approvata il 13 luglio 2004  dalle  Commissioni VIII e IX riunite della Camera, con la quale si  impegna  il Governo ad istituire presso il Ministero dell'interno un  Centro  di  coordinamento nazionale in materia di viabilita', per
fronteggiare   le   crisi   che   interessino  la  rete  stradale  ed autostradale,  derivanti  da eventi meteorologici, nonche' calamitosi in genere;
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce  al  Ministero  dell'interno  le  funzioni e i compiti di spettanza  statale in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  «Nuovo  codice della strada», in base al quale ai servizi di polizia  stradale  provvede  il  Ministero  dell'interno, cui compete, altresi',  secondo  quanto  previsto al comma 3, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
  Considerato il ruolo istituzionale svolto dalla specialita' Polizia stradale  della  Polizia  di  Stato,  cui  spetta  in  via principale l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del  citato  decreto legislativo n. 285 del 1992, e che alla medesima specialita'  e'  attribuito  da  direttive ministeriali il compito di vigilanza  ed  intervento  lungo  la viabilita' autostradale - in via esclusiva e sulla base di apposite convenzioni operative con gli enti
concessionari  delle  autostrade  -  e lungo la grande viabilita' del Paese;
  Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti specifiche competenze in materia di trasporti e viabilita';
  Premesso   che  la  sicurezza  stradale  rappresenta  un  obiettivo fondamentale che richiede una strategia di coordinamento specialmente nei   momenti   in  cui  la  mobilita'  stradale  assume  livelli  di particolare  criticita',  derivanti  da  avversita' atmosferiche o da altri   eventi,   anche   connessi  con  l'attivita'  dell'uomo,  che interessino le reti stradali ed  autostradali;
  Considerata la sempre maggiore interconnessione dei sistemi e delle modalita' di trasporto nazionale terrestre;
  Considerata  l'esigenza di garantire un piu' funzionale ed efficace coordinamento  delle  procedure,  dei  tempi  e  delle  modalita'  di intervento   dei   medesimi   soggetti  coinvolti  a  diverso  titolo nell'attivita'  di  gestione  della  mobilita'  e delle situazioni di crisi,  al  fine  di  ridurre  i rischi di incidenti e di congestione della circolazione e di limitarne le conseguenze;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disporre  l'istituzione del Centro di coordinamento   previsto   dalla   citata  risoluzione,  adeguando  e migliorando le forme di coordinamento gia' previste;

Decreta:

Art. 1
Istituzione  del  Centro  di  coordinamento  nazionale  in materia di  viabilita'

  1.  Presso  il  Ministero  dell'interno  e'  istituito il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita', di seguito chiamato Centro     nazionale,     quale     struttura     di    coordinamento tecnico-amministrativo  con  il  compito  di  disporre gli interventi operativi,   anche  di  carattere  preventivo,  per  fronteggiare  le situazioni  di  crisi derivanti da avversita' atmosferiche o da altri eventi,  anche connessi con l'attivita' dell'uomo, che interessino la viabilita'  stradale  ed  autostradale  e siano suscettibili di avere riflessi  sul  regolare  andamento  dei  servizi  e  della  mobilita' generale del Paese.

Art. 2    
Composizione

  1.  Il  Centro  nazionale  e' presieduto dal direttore del Servizio Polizia stradale ed e' composto da un rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso   pubblico   e   della   difesa  civile,  per  il  Ministero
dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  del  Dipartimento  della  protezione  civile, del Comando  generale  dell'Arma dei carabinieri, di Ferrovie dello Stato S.p.A.,   di   ANAS   S.p.a.,   dell'Associazione  italiana  societa'
concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.).
  2.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un funzionario del Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  3.  Per  assicurare  il  monitoraggio  periodico delle procedure di raccordo  con  i comitati operativi per la viabilita' di cui all'art. 4,  nonche'  la  pianificazione generale, lo studio e l'analisi delle esigenze tecnico organizzative di tali strutture, il Centro nazionale e'  altresi'  integrato  da  un rappresentante del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
  4.  I  rappresentanti  designati  dal  Dipartimento  dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile e dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  assumono  le  funzioni  di vicepresidente  per le attivita', rispettivamente, di cui all'art. 3, comma 2, e comma 3.
  5. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato uno o piu' componenti supplenti.
  6.  Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro dell'interno.
  7.  Alle  riunioni  del  Centro nazionale possono essere invitati a partecipare  rappresentanti  di  Forze  e  Corpi  di  polizia  di cui all'art.  12  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, e successive  modifiche  e integrazioni, nonche' rappresentanti di enti territoriali  e  locali ovvero amministrazioni, enti o associazioni a vario titolo interessati.

Art. 3
Modalita' organizzative e di funzionamento

  1.  Il  Centro  nazionale opera presso il Servizio Polizia stradale del  Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e  si  avvale  delle  risorse  umane  e  delle strutture logistiche e tecnologiche del Servizio Polizia stradale.
  2.  Il Centro nazionale e' convocato dal Presidente in occasione di situazioni  di crisi in atto o potenziali inerenti la viabilita', che rendano   necessario   il  coordinamento  di  strutture  nazionali  e territoriali, senza particolari formalita' e con modalita' improntate ad esigenze di massima rapidita'.
  3.  Per  le  attivita'  di  studio,  analisi e pianificazione delle misure  da  adottare, nonche' per il monitoraggio della funzionalita' delle  procedure di raccordo, la convocazione e' disposta con congruo preavviso   e   con  l'indicazione  degli  argomenti,  ove  possibile documentati, posti all'ordine del giorno.
  4.  Il  Centro  nazionale,  quando  attivato, informa e aggiorna il Dipartimento  della  protezione  civile  sulle  situazioni  di  crisi nonche'  sugli  interventi eventualmente posti in essere, assicurando un  costante  flusso  di comunicazione tra le strutture operative del
Servizio  Polizia  stradale  di  cui  al  comma 1 e la corrispondente struttura  dell'Ufficio  gestione  delle  emergenze  del Dipartimento della protezione civile.
  5.  Per  lo svolgimento della propria attivita' il Centro nazionale fa  riferimento all'attivita' di previsione svolta dalla Veglia Meteo e  dal Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile, ai sensi  della  direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio  2004,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2004, n. 59.

Art. 4.
 Comitato operativo per la viabilita'

  1.  A  livello  periferico  l'attivita'  del  Centro  nazionale  e' assicurata  per  il  tramite di strutture di coordinamento temporanee che   assumono   la   denominazione  di  Comitato  operativo  per  la  iabilita', istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo.
  2.  Il  Comitato  operativo  per  la  viabilita',  coordinato da un funzionario  della  carriera  prefettizia  designato dal prefetto, e' composto  dal  dirigente  della  sezione della Polizia stradale o suo delegato,  da  un  ufficiale  designato  dal  comandante  provinciale dell'Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante provinciale   dei   vigili   del   fuoco   e   puo'  avvalersi  della collaborazione  delle  amministrazioni e degli enti il cui apporto e' ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni demandate.
  3.  Il  Comitato  operativo  per  la  viabilita'  opera  in stretto collegamento  con  il  Centro nazionale, di cui e' parte integrante e che  tiene costantemente informato; in particolare, in considerazione della  rete  viaria e delle possibili implicazioni su altre modalita' di   trasporto   presenti  sul  territorio  di  competenza,  promuove l'elaborazione  di piani di settore, coordinando la predisposizione e l'attuazione  di  idonee  misure  preventive  e  di intervento, anche attraverso   la   stipula   di   appositi  protocolli  operativi,  in conformita' agli indirizzi definiti dal Centro nazionale.

Art. 5.
Attivita' del Centro di coordinamento nazionale  in materia di viabilita'

  1. Il Centro nazionale svolge i seguenti compiti:
    a) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 2:
      1)   gestisce   le   situazioni   di  crisi  della  viabilita', assicurando   la  tempestiva  adozione  delle  necessarie  misure  di assistenza e soccorso;
      2)  segue  l'evoluzione  dell'evento,  effettuando rilevazioni, analisi e verifiche;
      3)  acquisisce,  per  il  tramite dei comitati operativi per la viabilita',  i  necessari  elementi  conoscitivi  e di valutazione su situazioni di rischio in atto o potenziali;
      4)  opera  in  collegamento  con  il  Centro  coordinamento per l'informazione  sulla  sicurezza stradale (C.C.I.S.S.), istituito con la  legge  30 dicembre  1988,  n. 556, per assicurare le informazioni ritenute necessarie;
    b) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 3:
      1) definisce le modalita' operative di coordinamento, indicando anche  criteri  uniformi  per la raccolta e la trasmissione di dati e notizie  sugli  scenari di rischio, sulle risorse disponibili e sugli eventi  da  monitorare,  al  fine  di  assicurare, nel rispetto delle specificita' territoriali, l'osservanza di procedure omogenee;
      2)  esamina,  in  collegamento  con i comitati operativi per la viabilita',  i  piani  di settore,  promuovendo  l'attuazione  ed il coordinamento delle misure preventive;
      3)  promuove l'armonizzazione dei protocolli stipulati da parte dei comitati operativi per la viabilita'.
  2.  In  occasione  di  eventi  emergenziali  di  protezione civile, restano  ferme  le  disposizioni  di cui all'art. 5 del decreto legge 7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Art. 6.
Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  alla  data  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  

Roma, 27 gennaio 2005

     Il Ministro dell'Interno Pisanu      
     Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi