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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 180

 

Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;
Visto l’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta’ ed autonomie locali in data 16 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente regolamento:

 Art. 1.
Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo


1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed e’ organo periferico del Ministero dell’interno.
2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all’articolo 4, assicura:
a) il coordinamento dell’attivita’ amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio;
b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.
3. La Prefettura assicura, altresi’, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l’esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilita’, anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.
4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attivita’ connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, indicate dall’articolo 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131.

Art. 2.
Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

1. Il prefetto, nell’esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell’ordinamento giuridico:
a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all’esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;
b) formula, per l’ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attivita’ delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa in periferia;
c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l’attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalita’ di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali;
d) promuove e coordina le iniziative nell’ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull’adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.


Art. 3.
Convenzioni e conferenze di servizi



Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare, in conformita’ agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita’ di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate dal prefetto della provincia capoluogo della regione interessata.
2. Il prefetto, nell’esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio per la cura degli interessi degli uffici periferici dello Stato, puo’, nel caso in cui l’amministrazione procedente sia un’amministrazione statale, indire la Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La Conferenza di servizi puo’ essere altresi’ indetta dal prefetto in caso di procedimenti amministrativi connessi quando la convocazione e’ richiesta dal presidente della giunta regionale o da uno o piu’ degli enti locali coinvolti.


Art. 4.
Conferenze permanenti


1. Le Conferenze permanenti, previste dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono organi che coadiuvano il prefetto nell’esercizio delle funzioni di coordinamento delle attivita’ degli uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
2. Le Conferenze provinciali permanenti, presiedute dal prefetto, sono composte dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato operanti nella provincia, dal presidente della provincia, dal rappresentante della citta’ metropolitana, ove costituita, dal sindaco del comune capoluogo e dai sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati, nonche’ da tutti quei soggetti istituzionali di cui e’ ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse. Per assicurare una adeguata presenza delle autonomie locali in seno alla Conferenza provinciale permanente il prefetto puo’ promuovere le opportune intese con i sindaci dei comuni della provincia.
3. Alle Conferenze regionali permanenti, presiedute dal prefetto del capoluogo di regione e composte dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato e da tutti quei soggetti istituzionali di cui e’ ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse, sono invitati il presidente della regione, il presidente della provincia, il rappresentante della citta’ metropolitana, ove costituita, il sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, che possono parteciparvi personalmente o tramite loro delegati.
4. Le Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:
a) amministrazioni d’ordine;
b) sviluppo economico e attivita’ produttive;
c) territorio, ambiente e infrastrutture;
d) servizi alla persona e alla comunita’.
Le Conferenze permanenti deliberano in ordine alle modalita’ del proprio funzionamento.
5. Alle singole sezioni delle Conferenze permanenti partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui ai commi 2 e 3, competenti per il territorio della provincia, i responsabili delle competenti aree funzionali delle Prefetture, nonche’ i responsabili delle strutture e degli uffici interprovinciali, regionali o sovraregionali per gli aspetti di interesse della provincia o della regione.
6. Per garantire il raccordo e la reciproca informazione sulle modalita’ di esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici dello Stato sul territorio e di promozione della leale collaborazione con la regione e gli enti locali nell’ambito di ciascuna provincia, il prefetto del capoluogo regionale promuove riunioni di coordinamento con i titolari delle altre Prefetture nell’ambito della regione, anche su loro richiesta.

Art. 5.
Organizzazione e funzionamento delle Conferenze permanenti

1. Le Conferenze permanenti hanno sede presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. L’ufficio di Segreteria e’ composto da personale ivi in servizio.
2. Le Conferenze permanenti vengono convocate, di norma, ogni
anno entro trenta giorni dall’inizio dell’anno. Le Conferenze permanenti vengono, altresi’, convocate dal prefetto ogniqualvolta sia necessario in relazione all’esercizio dei compiti di coordinamento dell’attivita’ amministrativa e del concreto svolgimento dell’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 7. Della convocazione della Conferenza provinciale e’ data comunicazione al presidente della regione. Della convocazione della Conferenza regionale e’ data comunicazione ai prefetti delle altre province della regione.
3. Le Conferenze permanenti o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del presidente della regione, del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali. Le Conferenze permanenti possono essere, altresi’, convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto.
4. I verbali delle sedute delle Conferenze permanenti e delle sezioni sono trasmessi ai componenti delle Conferenze stesse ed al Ministro dell’interno. Le deliberazioni adottate dalle Conferenze permanenti sono, altresi’, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti.


Art. 6.
Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri

1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica ai Ministri le linee di indirizzo politico-amministrativo da seguire, al fine di garantire l’uniformita’ dell’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della riforma amministrativa dello Stato, delle autonomie e delle esigenze di buon andamento dell’attivita’ amministrativa.
2. I Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalita’ di svolgimento dell’intervento sostitutivo da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualita’ dei servizi stessi. La qualita’ dei servizi si misura anche tenendo conto dei criteri indicati nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli indicatori contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del servizio reso eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base degli interventi di monitoraggio e delle verifiche ispettive effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7.
Intervento sostitutivo del prefetto

1. Qualora il prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell’attivita’ amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualita’ dei servizi resi alla collettivita’, provvede ad acquisire ogni elemento conoscitivo utile al fine di esperire una preventiva attivita’ di mediazione con i soggetti interessati.
2. Laddove in sede di mediazione non sia stata raggiunta una intesa con gli uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie indicate al comma 1, il prefetto convoca la Conferenza permanente per un esame della situazione e per l’individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio alla qualita’ dei servizi resi alla collettivita’ anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali.
3. Sia in sede di conferenza di cui al comma 2, che con interventi diretti, il prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell’ufficio amministrativo periferico dello Stato interessato ad adottare i provvedimenti necessari, assegnando per l’adempimento un congruo termine.
4. In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere direttamente, richiede l’assenso del Ministro competente, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta acquisito l’assenso, il prefetto, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.
5. Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ deferire, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la questione al Consiglio dei Ministri, che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, puo’ autorizzare l’intervento sostitutivo del prefetto.

Art. 8.
Personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo


1. Per l’espletamento dei compiti istituzionali conferiti al prefetto, e richiamati dagli articoli 1 e 2, si provvede con funzionari della carriera prefettizia, dirigenti e personale dei ruoli dell’amministrazione civile dell’interno.
2. Nelle Prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione il prefetto si avvale, inoltre, del personale dirigenziale previsto dall’articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
3. Con successivo decreto ministeriale sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale di supporto tecnico-amministrativo, da conferire al personale dirigenziale di cui al comma 2.

Art. 9.
Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali


1. Il prefetto, quale titolare dell’Ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, il prefetto si avvale anche dell’ufficio per le relazioni con il pubblico che, in stretto raccordo con gli altri analoghi uffici per le relazioni con il pubblico, garantisce circolarita’ e diffusione delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.



Art. 10.
Ambito di applicazione


1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al Rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, al Commissario dello Stato presso la regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario di Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 11.


Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, e’ abrogato.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 3 aprile 2006


CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Tremonti, Ministro del-l’economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione Pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari Regionali


Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l’8 maggio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 7