Legislazione
Immigrazione e Asilo
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 1 Accertamento della condizione di reciprocità.
1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta,
comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al
godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in
questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della
carta di soggiorno di cui all' articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per
l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di
studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
Articolo 2 Rapporti con la pubblica amministrazione.
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui all' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 , limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo
unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici
documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, legalizzati ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200 , dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua
italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte
salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista
come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo
unico.
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in
ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti,
rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale,
ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche
o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell' articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 , sulla base delle verifiche ritenute
necessarie, effettuate a spese degli interessati.
Articolo 3 Comunicazioni allo straniero.
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti
giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel
comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia
sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al
comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo
domicilio conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento
di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di
soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante
consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare
la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il
provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile
per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una
delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì
informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne
sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio
1990, n. 217, e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia,
sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella
di cui all'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al
difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
Articolo 4 Comunicazioni all'autorità consolare.
1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'art. 2 del testo unico contiene:
a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonchè, ove possibile, gli estremi del
passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite
in merito alla sua identificazione;
c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con
specificazione della data di accertamento della stessa, nonchè, ove sia stato emesso un
provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà
personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri
idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina
dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al
Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.
3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo
straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 7,
del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità.
Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la
potestà sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità
consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo
straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o
sociali.
Articolo 5 Rilascio dei visti di ingresso.
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di
competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi
particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di
polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di
transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di
assoluta necessità.
2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata
occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal
richiedente.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e
le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni
del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della
salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli
affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali
assunti dall'Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le
esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonchè degli
eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni
comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che
aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo
straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al
seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il
luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, nonchè la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso,
quella concernente:
a) la finalità del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del
soggiorno, osservate le direttive di cui all' articolo 4 , comma 3, del testo unico;
c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri,
rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che
ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del
visto per il soggiorno di cui all' articolo 10 , comma 3-bis;
d) le condizioni di alloggio.
7.Omissis.
8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione
al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro
90 giorni dalla richiesta fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente
regolamento.
8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o
consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o,
ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia, di cui all' articolo 2 del testo unico, nonché l'obbligo di presentarsi nei
tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia.
Articolo 6 Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito.
1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'
articolo 29 , comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione
presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del
richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'
articolo 28 , comma 1, del testo unico;
b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all' articolo 29 , comma 3,
lettera b), del testo unico;
c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell' articolo 29 ,
comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo
unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria
locale competente per territorio;
d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di
famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute previsti dall'
articolo 29 , comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente,
dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a
carico di cui all' articolo 29 , comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle
locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri
locali.
2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della
documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti
per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento
familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai
commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può
avvalersi di un procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della
documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro
datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei
requisiti e condizioni previsti dall' articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello
straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne
richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno,
di cui all' articolo 11 , comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso
procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento
di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento
previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari
esteri.
5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi
novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda
e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro
trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via
telematica, allo Sportello unico.
Articolo 6 Bis Diniego del visto d`ingresso
1.Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento,
l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego
del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto
di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo
4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento
deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o,
comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall' articolo 4 ,
comma 2, del testo unico. Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell'interessato.
Articolo 7 Ingresso nel territorio dello Stato.
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei
controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi
internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente
disposte.
2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto
il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o
aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori,
lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore
dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di
polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o
comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in
navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni
sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di
frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n.
388.
Articolo 8 Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente
allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. é
fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita
munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende
farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del
passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso
di validità.
3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che
ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è
tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di
sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio
nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza
di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge,
fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perchè smarrito o sottratto, è tenuto a
richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo
copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa
verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
5. Omissis.
Articolo 8 Bis Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero,
deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore
straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2,
lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità
igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei
confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese
di provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'
articolo 5-bis , comma 1, lettere a) e b), del testo unico, è esibita dal lavoratore al momento
della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall' articolo 35 ,
comma 1.
Articolo 9 Richiesta del permesso di soggiorno.
1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo
unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo
Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all' articolo 6 , comma 1, ed in caso
d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell' articolo 36 , comma 1, mediante scheda conforme
al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della
fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda
di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e
il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all' articolo 49 del testo unico. In luogo
della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal
comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all' articolo 5 , comma 8, del testo
unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso
nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto
rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato
di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del
permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il
rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli
articoli 11 , comma 2-bis, e 36 , comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non
consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta
consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero,
secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 11 ,
comma 2.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete, nonchè quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia
prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data,
anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonchè il visto di
ingresso, quando prescritto;
b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di
provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.
4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre
verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della
documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata
del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico, rapportata
al numero delle persone a carico;
c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia
richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell' articolo 24 del testo unico
per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all' articolo 5 ,
comma 2-bis, del medesimo testo unico.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli
stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all'
articolo 11 , comma 1, lettera c).
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia
dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale
ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con
l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante
l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'art. 34, comma 3, del testo
unico.
Articolo 10 Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale
risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto,
che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della
scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'art. 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno
per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui
all'art. 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri
appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di
soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la
compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di
polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel
territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno.
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi
guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante
esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di
copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonchè del programma del
viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine
può essere documentata attraverso l'attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno
turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita
del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel
numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito
di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di
frontiera.
3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri
partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da
enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i
minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale
rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto
degli interessati.
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o
altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura
dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le
comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni
sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'art. 6 del testo unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere
deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana,
francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento
concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Articolo 11 Rilascio del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la
durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri
motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in
possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione
o di riconoscimento.
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima
di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul
territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei
reati di cui all' articolo 380 del codice di procedura penale , nonché per taluno dei delitti di
cui all' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5 , comma 6 e 19 , comma 1, del
testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della
richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento
dello straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita
in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di
cui all' articolo 31 , comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui all' articolo 32 , commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del
Comitato per i minori stranieri, di cui all' articolo 33 del testo unico.
1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle
condizioni di cui all' articolo 5 , comma 3-ter, del testo unico, è rilasciato un permesso di
soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto
permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di
frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per
il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso è concesso sulla base del nullaosta,
rilasciato ai sensi dell' articolo 38-bis .
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all' articolo 17 , rilasciati in formato elettronico,
possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo
straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello
straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del
Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.
2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite
procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la
successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all' articolo 12 , comma 1.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui
all'art. 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di
soggiorno.
Articolo 12 Rifiuto del permesso di soggiorno.
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla
frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone
menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi
confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'art. 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non
superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e
lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà
a norma dell'art. 13 del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il
prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di
competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la
collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri
organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero
concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di
frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.
Articolo 13 Rinnovo del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in
conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo,
ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o
prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'art. 22,
comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o
da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può
essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla
sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del
datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri
richiamati dall' articolo 5-bis , comma 1, lettera a), del testo unico.
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione,
esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della
richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
riportata per iscritto, con le modalità di cui all'art. 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza
che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la
continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo
straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o,
per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla
metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa
dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Articolo 14 Conversione del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e
per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero,
anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In
particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente
l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio
eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di
attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro
subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o,
se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione
provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del
lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si
trovino nelle condizioni di cui all' articolo 32 , commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i
quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del
lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di
famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all' articolo
11 , comma 1, lettera c-quater).
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o
abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei
casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza,
i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel
documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente
svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di
validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a
20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale
di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall' articolo 6 , comma 1, del testo unico, le quote
d'ingresso definite nei decreti di cui all' articolo 3 , comma 4, del testo unico, per l'anno
successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno
per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei
confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della
maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il
diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio
in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le
quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per
motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo
di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell' articolo 3 del testo unico, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell' articolo 35
, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all' articolo
6 , comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti
previsti dall' articolo 39 , comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a
frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la
conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del
tirocinio svolto.
Articolo 15 Iscrizioni anagrafiche.
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.
2. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
è sostituito dal seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe
la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di
soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il
rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta
di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone
comunicazione al questore.".
3. La lettera c ) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente:
" c ) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento
generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente
intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per
irreperibilità accertata ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art.
7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
4. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
è aggiunto il seguente periodo:
"Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al
questore.".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo
sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici
giorni.
6. Al comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
è aggiunto il seguente periodo:
"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la
data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di
soggiorno.".
7. Con decreto del Ministro dell'interno sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia,
l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante
per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via
telematica dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli
archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici
del Ministero dell'interno nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto
disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i comuni dovranno procedere
all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti
nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Articolo 16 Richiesta della carta di soggiorno.
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico, l'interessato è
tenuto a farne richiesta per iscritto su scheda conforme a quella approvata con decreto del
Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero
risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalità complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni
precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per
invalidità, specificandone l'ammontare.
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione
rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo
con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro,
relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai
procedimenti penali in corso;
d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo
quanto previsto dall'art. 9, comma 1;
4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9 , comma 2, e 30 , comma 4, del testo unico, nel caso
di richiesta relativa ai familiari di cui all' articolo 9 , comma 1, e all' articolo 29 , comma 1,
lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di
cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi,
per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione
comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che
attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono
validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano
diversamente. Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul
territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell' articolo 29 , comma 3, lettera a), del testo
unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità di cui all' articolo 29 , comma 3, lettera b), del
testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.
5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge straniero o genitore
straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea
residente in Italia, di cui all'art. 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle
proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per
lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del
testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni
comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata
l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato
il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Articolo 17 Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento
delle condizioni richieste dal testo unico.
2. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre
cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta
dell'interessato, corredata di nuove fotografie.
Articolo 18 Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.
1. La sottoscrizione del ricorso di cui all' articolo 13 , comma 8, del testo unico,
presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio
del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene
inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.
2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie
osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri
uffici.
Articolo 19 Divieto di rientro per gli stranieri espulsi.
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera
a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'art.
8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio
dello Stato.
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione
comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente,
all'inoltro al Ministero dell'interno.
Articolo 19 Bis Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi
1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all' articolo 13 ,
comma 13, del testo unico, è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza
diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro
della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del
richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si
chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il
provvedimento del Ministero dell'interno.
Articolo 20 Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso
il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei
posti, ai sensi dell' articolo 14 del testo unico, è comunicato all'interessato con le modalità di
cui all' articolo 3 , commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito, nel
procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione,
ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato
altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuare con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito
allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza
pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo
unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del
ritardo dell'esecuzione del respingimento.
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista
dall' articolo 13 , comma 5-bis, del testo unico.
Articolo 21 Modalità del trattenimento.
1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della
vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti
dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto,
la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo
restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e
l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi
di socializzazione e la libertà del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali,
nonchè i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza
temporanea individuati ai sensi dell'art. 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in
cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi
nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente
rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei
documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza
pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in
Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il
questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente
necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza
pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i
familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il
personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni
del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a
norma dell'art. 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il
prefetto della provincia in cui è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le
misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonchè quelle
occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze
fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle
visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate
nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per
assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'art. 14, comma
2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e
l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza
all'ingresso del centro, nonchè quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone
trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a
mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del
gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Articolo 22 Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza.
1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e
assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le
attività, a norma dell'art. 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo contabile impartite dal Ministro dell'interno, anche mediante la stipula di apposite
convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività
di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il
riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di
strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per la assistenza, compresa
quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e
quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano
servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del
Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari
controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento
delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni
possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli
accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero
dell'interno.
Articolo 23 Attività di prima assistenza e soccorso.
1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie,
connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui
all'art. 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o
all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di
competenza dello Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con
l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
Articolo 24 Servizi di accoglienza alla frontiera.
1. I servizi di accoglienza previsti dall'art. 11, comma 6, del testo unico sono istituiti
presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero
di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie
definite con il documento programmatico di cui all'art. 3 del testo unico e dalla legge di
bilancio.
2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con
organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà
sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente
articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per
l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dell'art. 40 del testo unico.
Articolo 25 Programmi di assistenza ed integrazione sociale.
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 del testo unico,
realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo
Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le
pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per
cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal
Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale
di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati
convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi,
le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonchè le strutture organizzative e
logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è
istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del testo unico, composta
dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e
di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di
consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri
Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse
in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui
all'art. 52, comma 1, lettera c );
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali
con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale
di cui all'art. 26;
c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul
Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro
per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di
grazia e giustizia;
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti
locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei
rapporti di cui all'art. 26, comma 4, lettera c ).
Articolo 26 Convenzioni con soggetti privati.
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale
per le finalità di cui all'art. 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione
del registro di cui all'art. 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e
seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli
enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo
aver verificato:
a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'art. 42, comma 2, del testo
unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che
il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui
all'art. 25, comma 3, lettera c ), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente
locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la
realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del
programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi
fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e
di integrazione sociale sono tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri
assistiti a norma dell'art. 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta
del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento
volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione
del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonchè di riservatezza e
sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di
soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al
programma.
Articolo 27 Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 18 del testo unico, la proposta per il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi
iscritti al registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera c ), convenzionati con l'ente locale, che
abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello
straniero;
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale
relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a ), nel corso del
quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni
previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi
umanitari, valido per le attività di cui all'art. 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma
1, lettera b ), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia
indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle
prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'art. 25;
c) l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze
previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso;
d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della
struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a ), il questore valuta la
gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all' articolo 18 , comma 5, del testo unico, può essere
convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di
permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all' articolo 3 , comma 4, del testo
unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei
permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per
lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all' articolo 18 del testo unico contiene, quale
motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed è rilasciato con modalità che assicurano
l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei
motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici
alfanumerici.
Articolo 28 Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o
il respingimento.
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di
soggiorno:
a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di
soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di
minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori
stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al
Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui
familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all' articolo 11 , comma 1,
lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate
circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera c ) del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei
confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera d ) del
testo unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno
Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'art. 19,
comma 1, del testo unico.
Articolo 29 Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro.
1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'
articolo 21 , comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni
sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della
salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all' articolo 6-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici
ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i
Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari
e con le questure.
3. ( Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti ).
Articolo 30 Sportello unico per l'immigrazione
1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all' articolo 22 , comma 1, del testo unico,
diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale
del lavoro, è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della
Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può
individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il
responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente
dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell' articolo 22
, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di
raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo
dagli articoli 22 , 24 e 27 del testo unico e dall' articolo 40 del presente regolamento, compreso
il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all' articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 , nonché di procedure e tecnologie
informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e
speditezza delle procedure.
Articolo 30 Bis Richiesta assunzione lavoratori stranieri
1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la
documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello
unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della
provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione
lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall' articolo 22 , comma 2, del testo
unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che
facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti
elementi essenziali:
a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante
dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si
intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il
numero dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto
di soggiorno;
d) l'impegno di cui all' articolo 8-bis , comma 1, che deve risultare anche nella proposta di
contratto di soggiorno per lavoro;
e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed
artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la
tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o
stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel
caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno
sociale, ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione
dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo
importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di
soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai
rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il
trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a
disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se è interessato alla trasmissione del
nullaosta, di cui all' articolo 31 , comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3,
lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo Sportello unico, anche in via
telematica, ai sensi del regolamento di cui all' articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002,
n. 189 .
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui
verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata
allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico
ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al
datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall' articolo 30-quinquies , procede alla
verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai
sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via
telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo
periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze
dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione
relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non
si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza,
il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello
unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della
documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22 , comma 5, e 24 , comma 2,
del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio
dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della
documentazione.
Articolo 30 Ter Modulistica
1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata,
per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico
sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Articolo 30 Quater Archivio informatizzato dello Sportello unico
1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di
immigrazione, di cui all' articolo 30 , comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello
unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri
per l'impiego, l'autorità consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni
provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori
extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le
ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono
definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati
personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e
ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a
quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni, e nei
relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno,
sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
ed il Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e
procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica
dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2004, n. 242 , in modo che, secondo le concrete possibilità tecniche, le procedure possano
svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi
emittenti.
Articolo 30 Quinquies Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per
l'impiego
1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per
via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo,
al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui
all' articolo 24 , comma 1, primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta,
provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello
unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte
di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come
disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo
Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio
italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando
il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello
unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta
relativa al lavoratore straniero.
Articolo 30 Sexies Rinuncia all'assunzione
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all' articolo 30-quinquies ,
comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per
Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al
lavoratore straniero.
Articolo 31 Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso
1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in
caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque,
decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al
questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei
confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio
dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro
a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante
ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei
reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata
applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura
telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli
articoli 3 , comma 4 e 21 , del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei
limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il
rilascio del nullaosta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il
parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo
le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 11 , comma
2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche
ai sensi dell' articolo 30-bis , comma 5, trasmette la documentazione di cui all' articolo 30-bis ,
commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari.
Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale
del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il
Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta,
al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di
cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e
rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo
del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato,
dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di
presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell' articolo
35 .
Articolo 32 Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione
degli accordi di cui all'art. 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno
solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro
stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli
interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e
con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all' articolo 32-bis ,
con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo
indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria
di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola,
o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in
altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni
previste dall' articolo 24 , comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o
altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del
precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della
rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa
verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.
4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà
di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, la propria posizione nella lista.
Articolo 32 Bis Liste dei lavoratori di origine italiana
1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è istituito un elenco dei lavoratori di
origine italiana, di cui all' articolo 21 , comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato
secondo le modalità previste dall' articolo 32 , commi 1 e 2. La scheda, di cui all' articolo 32 ,
comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall' articolo 32 ,
comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di
cui all' articolo 33 , comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali i predetti elenchi.
Articolo 33 Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.
1. I dati di cui all'art. 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali
del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità
previste dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate,
anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis ,
30-quinquies e 31.
2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell' articolo 30-bis , lo
Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i
nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all' articolo 21 , comma 5, del testo
unico.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le
richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di
requisiti professionali.
Articolo 34 Titoli di prelazione
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono
fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione
da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, del testo unico, e sono
stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e,
congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla
relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle
regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell' articolo 21 ,
comma 4-ter, del testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione
delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in
apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di
nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità, la qualifica professionale, il
grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a
tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del
rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema, informativo
delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la
richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell' articolo 22 , commi 3, 4 e 5, del testo unico,
oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di
nullaosta di cui all' articolo 22 , comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali
lavoratori è rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall' articolo
22 , comma 4, del testo unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del
loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di
cui all' articolo 22 , comma 3, del testo unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di
priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista
dall' articolo 24 , comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 3 , comma 4,
del testo unico, è riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai
lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attività formativa nei Paesi di
origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell' articolo 21 ,
comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata,
trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in
via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa
dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale
approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di
esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base
di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell' articolo 23 del testo unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri,
inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di cui all' articolo 3 , comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale.
Articolo 35 Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca
presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità
consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione
del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo
idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione
d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio
di cui all' articolo 5-bis , comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di
soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso
lo Sportello medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove
possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al
datore di lavoro.
3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel
termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo
le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 11 , comma 2,
con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.
Articolo 36 Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'
articolo 35 , comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il
modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura
telematica. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11 , comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione
stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall' articolo 5 , comma 2-bis,
del testo unico.
Articolo 36 Bis Variazioni del rapporto di lavoro
1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 37 , deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini
del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all' articolo 13 .
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la
data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi
dell' articolo 37 , nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa
decorrenza.
Articolo 37 Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del
lavoratore licenziato, dimesso o invalido
1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore
in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo
Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il
Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina
generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della
corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un
periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione
nelle liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento
individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni
allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far
risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all' articolo 22 ,
comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di
cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , così come sostituito
dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 , che attesti l'attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa,
esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di
cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 , ovvero
provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore
mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno
e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a
sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello
unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della
registrazione dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2,
specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso
di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore
straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di
soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato,
fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione
nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per
via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della
registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell' articolo 36-bis
.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il
territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero
abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che
consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui
all' articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , equivale all'iscrizione ovvero alla
registrazione di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 38 Accesso al lavoro stagionale.
1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di
lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni
ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il
nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro
stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione
del datore di lavoro, con le modalità definite dagli articoli 30-bis e 31 , commi 1, limitatamente
alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all' articolo 24 , comma 4,
del testo unico.
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalità di cui all' articolo 30-bis
, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al
Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilità di
lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies , comma 2 e
30-sexies .
I termini ivi previsti sono ridotti della metà.
1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa
conferma della richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun
riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso alla
procedura.
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di
provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro
stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle
medesime richieste cumulative, nonchè nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai
lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere
presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
4. L'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso
lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto
dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'art. 24, comma 3, del testo unico, deve essere
unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è
rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di
lavoro diversi, purchè nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo
offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo
Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'art. 24, comma 5, del testo unico,
eventualmente stipulate.
6. Omissis.
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del
permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati
a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui
all'art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le
disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20
giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal
testo unico e dal presente articolo.
Articolo 38 Bis Permesso pluriennale per lavoro stagionale
1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in
favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo
articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all' articolo 38 .
2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo
quanto previsto dall' articolo 5 , comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le
annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal
datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente.
Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca
presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le
disposizioni dell' articolo 35 .
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro
stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono
considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di
rilascio.
Articolo 39 Disposizioni relative al lavoro autonomo
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso
di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione
di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere
alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che
non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque
denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a
quanto previsto dagli articoli 49 , 50 e 51 , per le attività che richiedono l'accertamento di
specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero delle attività produttive o altro
Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'
articolo 3 , comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle
capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti
previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei
casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso
del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere
svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento
riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non
inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno
sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove
richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche
cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione
prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore,
alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini
dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20
giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello
straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo
procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non
anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell' articolo 26 ,
comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e
della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il
visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di
soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall' articolo 14 , lo straniero già presente in Italia, in
possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può
richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello
unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso
per lavoro autonomo, determinate a norma dell' articolo 3 , comma 4, del testo unico, rilascia la
certificazione di cui all' articolo 6 , comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione
di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo
per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 11 , comma 2-bis.
Articolo 40 Casi particolari di ingresso per lavoro
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all' articolo 27 , commi 1 e 2, del testo
unico, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e
r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti
previsti dall articolo 22 , comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità previste dall'
articolo 30-bis , commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al
lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all' articolo 3 , comma
4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere
concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque,
a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso
termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il
nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere
espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal
comma 2 dell' articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello
unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al
lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni
degli articoli 31 , commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e
8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera f), del testo
unico, i più elevati limiti temporali previsti dall' articolo 5 , comma 3, lettera c), del medesimo
testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente
articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è
richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
5. Per i lavoratori di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera a), del testo unico, il
nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari
che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria,
qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello
stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti
dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747 . Il
trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e
predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di
cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o
indeterminato presso l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all' articolo 27 , comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il
nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato
dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che
attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative
attività.
7. Per il personale di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera d), del testo unico, la
richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto
relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso
di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato
professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati,
rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la
legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della
legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle
rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera e), del testo unico, deve
essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare.
Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini
stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell' articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri
che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:
a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso
di formazione professionale (2),
ovvero
b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di
distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non è richiesto il nullaosta al lavoro
e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti
di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25
marzo 1998, n. 142 , nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'
articolo 44-bis . Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle
norme attuative dell' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , vistato dalla regione. Per
le attività di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello
unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a
finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche
indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera g), del testo unico, il
nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera,
operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare,
soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite
all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel
contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori.
L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo
nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera h), del testo unico,
dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da
crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all' articolo 17 della legge 5 dicembre
1986, n. 856 , si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è
necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate
definite con le istruzioni di cui all' articolo 5 , comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo
della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale.
In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di
soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all' articolo 27 , comma 1, lettera i), del testo unico, è
previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di
lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per
la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di
appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi
operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto
d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore
di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative nel settore interessato.
L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo
stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai
lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all' articolo 27 , comma 1, lettere l), m), n) e
o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla
Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e
dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di
Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui
alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire
la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il
medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo
Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo
di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui
all' articolo 3 , comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano
svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il
visto è stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera p), e comma 5-bis,
del testo unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a
titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive,
osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91 . La dichiarazione nominativa di assenso
è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro
subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo
Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai
fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e
il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di
consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della
medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di
fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine
dell'applicazione dell' articolo 27 , comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso
stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si
applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI,
nell'ambito delle quote fissate dall' articolo 27 , comma 5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino
extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'
articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 , sulla base dell'istruttoria
effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della
prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera q), del testo unico, e per
quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera r), del testo unico, il
nullaosta al lavoro è rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in
vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi.
Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di
mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi.
Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di
accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo
Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a
richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più
di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera r-bis), del testo unico,
riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero
della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione
degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro
interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione
della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative
sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente
l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui all' articolo 27 , comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico
possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I
corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di
cui all' articolo 3 , comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera
professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di
prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale
non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale
certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del
visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono
essere rinnovati, tranne nei casi di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera n), del testo unico,
in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa
presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento
dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può
essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all' articolo 27 , comma 1,
lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a
condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato
l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l' articolo 22 , comma 11, del testo unico
e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall' articolo 14 , comma
5.
Articolo 41 Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o
abilitativo per lo svolgimento di un attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che
ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilità alla ricerca di un'attività lavorativa,
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , e successive modificazioni, sono tenuti a
comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso
l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell' articolo 14 , per un motivo diverso da quello
riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via
informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei
permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche
previste dall' articolo 6 , comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a
norma dell' articolo 7 del medesimo testo unico.
Articolo 42 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 34,
comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere
l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la
sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha
effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta,
a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero
regolarmente soggiornamente iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di
parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello
indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del
testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata
dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno.
4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa
altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione,
comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa
negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico,
non è dovuta per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettere a ), i) e q ), del testo unico,
che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sè e per i familiari a carico, della copertura
assicurativa di cui all'art. 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per
gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dei casi di cui all'art. 34, comma 1, del testo unico, in alternativa
all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'art. 34,
comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui successivo comma 4
dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi dello studio
o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto.
Articolo 43 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale.
1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'art. 35,
comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono
inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro
pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme
relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e
privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'art. 35, comma 3, del testo
unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di
permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'art. 35, comma 3, del testo
unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale
codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla
struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del
rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per
tutte le prestazioni di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico. Tale codice deve essere
utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture
pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di
farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da
parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico,
erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione
alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le
prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino
straniero, l'azienda ospedaliera ne richiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure
concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata
all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata
in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della
diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'art. 20 del testo unico, le procedure di cui ai
commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di
profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche
disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o
multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente
dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della
sanità in attuazione dei predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e
continuative previste dall'art. 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito
delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati
accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione
con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
Articolo 44 Ingresso e soggiorno per cure mediche.
1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure
mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli
affari esteri, di cui all' articolo 5 , comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente
documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che
indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata
dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo
presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi,
dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e
dovrà essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per
l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura
sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve
essere corredata di traduzione in lingua italiana.
2. Con l'autorizzazione di cui all'art. 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le
modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per
quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'art. 32, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Articolo 44 Bis Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca
1. È consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini
stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalità definite dall' articolo 39 del
testo unico e dall' articolo 46 .
2. È ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle
condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all' articolo 5 , comma 3,
in favore dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione
tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da
seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità
economiche di cui all' articolo 5 , comma 6, nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al
corso da seguire in Italia;
b) minori di età, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti
all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali
statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di
iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali. Al di fuori di
tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, è
consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure
di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle
effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
3. È consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio
accordate dalle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 , da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama
ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui
all'articolo 5, comma 3.
4. È consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a
richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica
italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca
avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall' articolo 27 , comma 1, lettera c), del testo
unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità
stabilite dal decreto di cui all' articolo 5 , comma 3.
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che
intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione
accreditati, secondo le norme attuative dell' articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque,
alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere
autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente
disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all' articolo 40 ,
comma 9, lettera a).
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al
decreto legislatvo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30
giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare
i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione
della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione
del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5,
previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in
detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualità successive, si
applicano le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di
pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun
anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel
caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la
scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di
ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente.
Articolo 45 Iscrizione scolastica.
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le
disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione
anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con
riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di
studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità
dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi
acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi
l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare
l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente
all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti
predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli
alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono
essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere
realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di
specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento
dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la
comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso
intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali
qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio
di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze
diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare
progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e
della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello
internazionale.
7. Per le finalità di cui all'art. 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche
organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli
organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di
scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al
conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del
diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e
formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A
tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per
l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per
attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative
tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità
degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.
Articolo 46 Accesso degli stranieri alle università.
1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri
all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione
della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31
dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti
stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con
le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli
accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti
corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo
sviluppo, nonchè di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti
stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal
Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a
numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive
delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'art. 39
del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti
amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di
sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'art. 34,
le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni
o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli
altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative,
con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri
provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per
motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonchè gli stranieri indicati
all'art. 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione
attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un
attestato di frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel
primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due
verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di
soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di
profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque
rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può
essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di
ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai
servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 ,
compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i
prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell' articolo 4 della stessa legge n. 390
del 1991 , che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella
delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi previsti
dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è
valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti
autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari
difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata
dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell' articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Le regioni possono consentire l'accesso
gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente
documentate, di particolare disagio economico
6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari
italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi
universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni
sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio
annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari
esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio
riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico
italiano.
Articolo 47 Abilitazione all'esercizio della professione.
1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle
documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di
laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
professionale.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre
condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente
dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'art. 37 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. L'aver
soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri
cittadini stranieri.
Articolo 48 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei
periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque
livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione
universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le
autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento,
entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al
comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la
ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso
di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da
parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1,
è operato in attuazione dell'art. 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento,
ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Articolo 49 Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni.
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli
ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito
delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se
in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non
appartenente, all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in
Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non
soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di
loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle
professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato
dal Ministero competente
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319,
compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per
l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di
riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo
n. 115 del 1992 e all' articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 , può stabilire, con
proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel
superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto
sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui
realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura
compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per
studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli
rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive
della Unione europea.
Articolo 50 Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.
1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le
professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto
compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonchè
gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1
sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero
della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi
professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. Omissis.
6. ( Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti ).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49, il Ministero della sanità provvede
altresì ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di
formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o
arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie,
conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di
abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere
del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o
agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista
deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto
di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il
decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.
Articolo 51
Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.
Articolo 52 Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli
immigrati.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle
associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli
stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono
attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell' articolo 42 del testo
unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati
alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'
articolo 18 del testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a ), è condizione necessaria per
accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni
statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del testo
unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il
cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo,
siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti
penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o condannati, ancorchè con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in
ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Articolo 53 Condizioni per l'iscrizione nel Registro.
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a ), gli
organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui
all'art. 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto
costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro,
il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i
criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono
richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i
contributi o le donazioni, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea
degli aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero
qualunque sia la forma giuridica assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione
interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali,
religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli
stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante
legale, con una domanda corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a
svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente
l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'art.
52.
3. Omissis .
4. Omissis.
5. Nell'ambito del registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera b ), possono iscriversi le
associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima
applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente
dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei
servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori,
assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro
minorile.
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante
le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica,
sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di
continuità, ancorchè volontarie;
b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e
alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione
delle caratteristiche tipologiche e della ricettività;
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere,
articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di
intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate;
prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attività di
formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua
italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi
lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli
organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3
dell'art. 52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto
precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purchè stabiliscano un
rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro di cui
all'art. 52, comma 1, lettera b ). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale
risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a ), b ) e d ), il curriculum di
ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
Articolo 54 Iscrizione nel Registro.
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui
all'art. 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la
Commissione di cui all'art. 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'art.
52, comma 1, lettera b).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni,
dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del
registro, di cui all'art. 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli
enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta.
Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece
comunicato tempestivamente.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può effettuare controlli o richiedere la
trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei
soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di
comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è
comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
Articolo 55 Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle
loro famiglie.
1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art.
42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso
il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della
Consulta ai sensi del comma 4 del predetto art. 42 del testo unico.
2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i
rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'art. 3, comma 6, del testo unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria
segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che
assicura il supporto tecnico-organizzativo.
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della
predisposizione del Documento programmatico di cui all'art. 3 del testo unico; in relazione alle
condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a
livello, economico, sociale e culturale, verifica lo stato di applicazione della legge
evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti
per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti
fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze
positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni
in vigore in materia di dati personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, può essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite
le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'art. 56.
Articolo 56 Organismo nazionale di coordinamento.
1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'art. 42, comma 3, del testo unico opera
in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo,
con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di
assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le
istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al
fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei
cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione
del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) d'intesa con il
Ministro per la solidarietà sociale.
3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e
personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Articolo 57 Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione.
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del testo unico, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale,
sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. é responsabilità del prefetto assicurare la
formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così composti:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato;
b) dal Presidente della provincia;
c) da un rappresentante della regione;
d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonchè dal sindaco, o da un suo
delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo
delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri
extracomunitari operanti nel territorio;
h ) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel
soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle
Aziende sanitarie locali, nonchè degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli
argomenti in trattazione.
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle
rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all'art. 42, comma 6, del
testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea
azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e
delle esigenze degli immigrati, nonchè di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura
il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie, di cui all'art. 42, comma 4, del testo unico.
4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per
l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal
caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Articolo 58 Fondo nazionale per le politiche migratorie.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri interessati secondo quanto disposto dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dall'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i
finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del testo
unico, in base alle seguenti quote percentuali:
a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi
annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè
dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di
immigrati;
b) una quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale
comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
2. Omissis.
3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1,
lettera a ), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di
esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a ), costituiscono quote
di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per
l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una
quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni
possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi
comunitari.
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati
dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a) della presenza degli immigrati sul territorio;
b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e
popolazione locale;
c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socio-economica delle aree di riferimento.
6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del
decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità
concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e
integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri
archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o
carta di soggiorno dei genitori.
7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità di intervento e delle linee
guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del testo unico.
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo
svolgimento di attività volte a:
a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani,
dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione,
ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
d) tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto, sentita la
Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e
socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e
statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'art. 59,
comma 1, e dell'art. 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'art.
59, comma 5, e dell'art. 60, comma 4.
Articolo 59 Attività delle regioni e delle province autonome.
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà
sociale di cui all'art. 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla
base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque
della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per
l'immigrazione. La comunicazione dei programmi è condizione essenziale per la erogazione del
finanziamento annuale.
2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i
piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza
Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi
regionali.
3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione
degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei
servizi sociali ai sensi dell'art. 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I
programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi
da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le
risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e
inadempienze.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri
programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'art. 52, comma
1, lettera a).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di
erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo
stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto
sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita
degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato
anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui
passivi desunti dai rispettivi bilanci.
6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nel termini
all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla
data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive
quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede
alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province
autonome.
7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel
registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'art.
58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi
finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 60 Attività delle Amministrazioni statali.
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'art.
58, comma 1, lettera b ), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'art.
3, comma 1, del testo unico.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i Ministri
interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari
sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle
associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel
registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a ).
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento,
presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli
interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e
sugli obiettivi conseguiti.
Articolo 61 Disposizione transitoria.
1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'art. 52, comma 1, è richiesta per gli
interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a
quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 61 Bis Sistemi informativi
1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni
pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 , per la
razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonché dei sistemi
informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalita tecniche e
procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di
attuazione, di cui all' articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189 .
2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le
altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei
permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 34, comma 2,
della legge n. 189 del 2002 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.