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Immigrazione e Asilo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
19 Dicembre 2003 
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   
Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni;  
Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002,  n. 189, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione del  decreto  di  programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;  
Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato, emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;  
Visto  che  il  decreto  di  programmazione  annuale  dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non e' stato ancora emanato;  
Visti  i  decreti  di  programmazione  transitoria  dei  flussi  di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno  2003  del  20 dicembre  2002  e  del  6 giugno 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;  
Tenuto   conto  che  alcuni  settori  produttivi  nazionali,  quali turistico-alberghiero,  agricolo e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a carattere stagionale;  
Tenuto    conto    del    fabbisogno   di   manodopera   stagionale extracomunitaria per l'anno 2004 cosi' come rilevato sulla base delle segnalazioni   pervenute   dagli  enti  locali  e  delle  indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai   propri   uffici   periferici  e  dalle  associazioni  datoriali appositamente interpellate;

Decreta:
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non  comunitari  per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro  subordinato  stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti  all'estero,  entro  una quota massima di 50.000 unita', da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  
2.  La  quota  di  cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali  non  comunitari  di  Paesi  di  cui  e'  stata  accettata l'adesione  all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia,     Lituania,     Repubblica    Ceca,    Slovacchia),    di Serbia-Montenegro,  Croazia, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto e  altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2002 o 2003.  
3.  Dopo  il  30 giugno  2004  sara'  verificata  la  necessita' di adottare  un  successivo provvedimento diretto a soddisfare eventuali ulteriori fabbisogni di manodopera stagionale. 

    Roma, 19 dicembre 2003                                              
p. Il Presidente: Letta

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  15  gennaio  2004  Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 83