Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
19 Dicembre 2003
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come
modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede
che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei
flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non e'
stato ancora emanato;
Visti i decreti di programmazione transitoria dei
flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003 che hanno
autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi
nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera
straniera per lo svolgimento di lavori a carattere stagionale;
Tenuto conto del fabbisogno
di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2004 cosi' come
rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti
locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dai propri uffici periferici e
dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Decreta:
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non
comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, entro una quota massima di 50.000 unita', da ripartire tra le regioni e
province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Paesi di cui e'
stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia,
Lettonia, Lituania, Repubblica
Ceca, Slovacchia), di Serbia-Montenegro, Croazia,
Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto e altresi'
i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
stagionale nell'anno 2002 o 2003.
3. Dopo il 30 giugno 2004 sara' verificata la
necessita' di adottare un successivo provvedimento diretto a soddisfare eventuali
ulteriori fabbisogni di manodopera stagionale.
Roma, 19 dicembre
2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 83