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Immigrazione e Asilo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
19 Dicembre 2003   
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.   

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla conduzione dello straniero, emanato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni;  
Visto  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  citato decreto legislativo,  25 luglio  1998,  n.  286,  relativo  alla  definizione annuale  delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello  Stato,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  2, della legge 30 luglio  2002,  n.  189,  il  quale prevede che  in caso di mancata pubblicazione  del  decreto  di programmazione annuale, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  puo' prevedere in via transitoria, con proprio   decreto,  nel  limite  delle  quote  stabilite  per  l'anno precedente ; 
Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato, emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001;  
Visto  che  il  decreto  di  programmazione  annuale  dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non e' stato ancora emanato; 
Visto  i  decreti  di  programmazione  transitoria  dei  flussi  di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno  2003  del  20 dicembre  2002  e  del 6 giugno 2003, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;  
Tenuto  conto  del  fabbisogno  di  manodopera extracomunitaria per l'anno  2004  cosi'  come  rilevato  sulla  base  delle  segnalazioni pervenute  dagli  enti  locali e delle indicazioni acquisite ad opera del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;  
Tenuto  conto  che  alcuni  settori produttivi nazionali richiedono lavoratori   stranieri   in   posizione   dirigenziale   o  altamente qualificati;  
Tenuto  conto  che  vi  sono  fabbisogni  di  lavoratori  autonomi, provenienti  dall'estero,  in  particolari  settori  imprenditoriali, professionali e della ricerca;  
Considerato  che  l'art.  17,  comma  1,  lettera  b),  della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di   lavoratori  di  origine  italiana  per  parte  di almeno uno dei genitori  fino  al  terzo  grado  in  linea  diretta  di  ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un  apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o  consolari,  contenente  le qualifiche professionali dei lavoratori stessi ;  
Ritenuto  che il proseguimento di una politica di incentivazione di un  elevato  grado  di  collaborazione  da  parte dei Paesi vicini di origine  o  di  transito  di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento  di  quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;  
Considerata  la  necessita' di stabilire, entro la misura di 29.500 unita',  quote  di  ingressi  per  motivi  di  lavoro subordinato non stagionale  e  di lavoro autonomo al fine di soddisfare il fabbisogno di lavoratori extracomunitari;

                               Decreta:                               

Art. 1.    1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non  comunitari  per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro  subordinato  non  stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota massima  di 29.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.      
Art. 2.    1.  Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale i cittadini stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota massima di 6.100 unita'.  
Art. 3.    1.  Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito l'ingresso  di  2.500  cittadini  stranieri  non comunitari residenti all'estero,   per   motivi  di  lavoro  autonomo,  appartenenti  alle categorie di seguito elencate:     ricercatori;     imprenditori  che  svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale;     liberi professionisti;     soci e amministratori di societa' non cooperative;     artisti  di  chiara  fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.  
2.  All'interno  di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250  unita'  unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi  di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.                                
Art. 4.    1.  Per  l'anno  2004  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  lavoratori di origine  italiana  per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay e  Venezuela,  che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in   Argentina,   Uruguay   e  Venezuela,  contenente  le  qualifiche professionali  dei  lavoratori stessi, entro una quota massima di 400 unita'. 
Art. 5.   1.  Nell'ambito  della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in  Italia,  per  motivi  di lavoro subordinato non stagionale 20.500 cittadini  extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o  personale  altamente  qualificato  e 20.000 cittadini di Paesi che hanno  sottoscritto  o  stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
    3.000 cittadini albanesi;
    3.000 cittadini tunisini;
    2.500 cittadini marocchini;
    1.500 cittadini egiziani;
    2.000 cittadini nigeriani;
    1.500 cittadini moldavi;
    1.500 cittadini dello Sri Lanka;
    1.500 cittadini del Bangladesh;
    1.000 cittadini pakistani;
2.500 cittadini  di  altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione europea  che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
      Roma, 19 dicembre 2003

                                              p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004

Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 73