Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
19 Dicembre 2003
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla conduzione dello straniero, emanato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 3, comma 4, del
citato decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, relativo
alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della
legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che in caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo' prevedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite
per l'anno precedente ;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,
emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei
flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non e'
stato ancora emanato;
Visto i decreti di programmazione transitoria dei
flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003, che hanno autorizzato
complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per
l'anno 2004 cosi' come rilevato sulla base delle
segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle
associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori stranieri in posizione
dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di
lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari
settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera
b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore
di lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi ;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un
elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di
origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
Considerata la necessita' di stabilire, entro la misura di 29.500 unita',
quote di ingressi per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo al fine di soddisfare il fabbisogno di lavoratori
extracomunitari;
Decreta:
Art. 1. 1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di
lavoratori non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una
quota massima di 29.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato non
stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 2. 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, sono
ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale i cittadini stranieri
non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di
6.100 unita'.
Art. 3. 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e'
consentito l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, per motivi di lavoro
autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse
per l'economia nazionale; liberi professionisti;
soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici
e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250
unita' unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e
formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo.
Art. 4. 1. Per l'anno 2004 sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro
autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay e
Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina,
Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 400 unita'.
Art. 5. 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 20.500
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale
altamente qualificato e 20.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto
o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di
seguito ripartiti:
3.000 cittadini albanesi;
3.000 cittadini tunisini;
2.500 cittadini marocchini;
1.500 cittadini egiziani;
2.000 cittadini nigeriani;
1.500 cittadini moldavi;
1.500 cittadini dello Sri Lanka;
1.500 cittadini del Bangladesh;
1.000 cittadini pakistani;
2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti
all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di
ingresso e delle procedure di riammissione.
Roma, 19 dicembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 73