Il gioco d'azzardo nel codice penale
718
Esercizio di giuochi d`azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d`azzardo (c.p.721) o lo agevola è punito con l`arresto da tre mesi ad un anno e con l`ammenda non inferiore a lire 400.000 (c.p.719, 722) .
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale (c.p.104, 105), alla libertà vigilata (c.p.228) può essere aggiunta la cauzione di buona condotta (237).
719
Circostanze aggravanti
La pena per il reato preveduto dall`articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco (c.p.721);
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.
720
Partecipazione a giuochi d`azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall`art. 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo (c.p.721), è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione (c.p.722) .
La pena è aumentata (64):
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco (c.p.721) o in pubblico esercizio
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
721
Elementi essenziali del giuoco d`azzardo.
Case da giuoco
Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;
sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d`azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
722
Pena accessoria e misura di sicurezza
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36). E` sempre ordinata la confisca (c.p.240) del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
723
Esercizio abusivo di un giuoco non d`azzardo
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d`azzardo, ma tuttavia vietati dall`Autorità , è punito con l`ammenda da lire 10.000 a 200.000.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell`art. 719, si applica l`arresto fino a tre mesi o l`ammenda da lire 100.000 a 1 milione.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell`ammenda fino a lire 100.000.