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Immigrazione

24.04.2002

Immigrazione: nel decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali previsti 33.000 ingressi per lavoratori stagionali nel 2002



E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.2.2002, con il quale è stata fissata, per l'anno 2002, una quota massima di 33.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari, esclusivamente per le esigenze di carattere stagionale, soprattutto nei settori alberghiero ed agricolo.

Il decreto prevede una ripartizione fra le Regioni e Province autonome - come da prospetto a lato - con un riferimento alle nazionalità indicate al comma 2 (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e ai Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale (Tunisia e Albania).

Le disposizioni impartite alle Amministrazioni interessate nella circolare n. 7/2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

REGIONE

 
PIEMONTE
1.300
LOMBARDIA
1.000
TRENTO
7.000
BOLZANO
13.000
VENETO
5.000
FRIULI VENEZIA GIULIA
1.000
LIGURIA
100
EMILIA ROMAGNA
3.000
TOSCANA
1.000
MARCHE
300
LAZIO
300
   
TOTALE
33.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro subordinato

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con cittadino extracomunitario residente all'estero deve recarsi:

  • Preliminarmente presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, per presentare una specifica richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. La Direzione Provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro nell'ambito della quota prevista previa verifica dei requisiti richiesti; L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.
  • Successivamente presso la Questura territorialmente competente, per presentare l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e richiedere l'apposizione, sulla stessa autorizzazione, del nulla osta per l'ingresso; Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.
  • L'autorizzazione al lavoro corredata del nulla osta di polizia viene inviata a cura dello stesso datore di lavoro al lavoratore straniero che dovrà presentarla alla competente Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza, ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
  • Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso la Questura competente e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la durata prevista dal visto di ingresso, esibendo il passaporto con il visto di ingresso.
  • Il datore di lavoro deve comunicare l'inizio dell'attività lavorativa entro 5 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro (nel caso di lavoro domestico tale comunicazione dovrà essere effettuata all'INPS) e richiedere alla stessa il rilascio del libretto di lavoro.

Lavoro stagionale

L'autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta ed ha una validità minima di 20 giorni e massima di sei o nove mesi (in base alla durata del lavoro stagionale o anche con riferimento a lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

Il lavoratore straniero che abbia già svolto un lavoro stagionale e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, potrà svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno in lavoro a tempo indeterminato, purché alla scadenza del precedente permesso per motivi di lavoro stagionale abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.