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Le risposte alle domande più frequenti (F.A.Q.)

Che cosa comporta l’introduzione del reato di immigrazione clandestina?

Se lo straniero entra o si trattiene illegalmente nel territorio italiano, oltre ad essere espulso dal prefetto, viene punito con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, può sostituire la pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Qual è il giudice competente a decidere del reato?

Il giudice di pace che procede mediante un rito veloce.

Ci sono nuove regole per ottenere un ricongiungimento familiare?

Sì, sono state introdotte misure restrittive. Da un lato, viene impedito il ricongiungimento familiare con più coniugi e, dall’altro, occorre dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari nonché dotato di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. 

Cambia la normativa in materia di cittadinanza?

Si. Vengono introdotti elementi di maggior rigore per evitare l’acquisto di cittadinanza italiana mediante i cosiddetti “matrimoni di comodo”. In particolare sono necessari due anni di residenza (e non più sei mesi) dalla celebrazione del matrimonio, per poter richiedere la cittadinanza. E’ necessario che il vincolo matrimoniale sussista al momento del decreto di conferimento. Le domande di cittadinanza, inoltre, sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro.

Quali documenti deve presentare lo straniero per contrarre matrimonio in Italia? 

Deve presentare, oltre al già previsto nulla osta dell’Autorità competente del proprio Paese, un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Sono previste disposizioni per l’attività di volontariato dei cittadini nel campo della sicurezza?

Si. La legge 15 luglio 2009, n. 94 e il decreto del ministro dell’Interno dell’8 agosto 2009 regolamentano l’attività delle associazioni degli “osservatori volontari”. In particolare, è previsto che dette associazioni devono iscriversi in un apposito elenco costituito presso la Prefettura del luogo in cui l’associazione intende operare ed ha una sede. È inoltre previsto che, per svolgere l’attività di osservatore volontario, occorre aver superato un apposito corso di formazione e aggiornamenti, organizzato dalle Regioni o dagli enti locali.

Le associazioni di volontari che già operavano nel campo della sicurezza urbana alla data di entrata in vigore della legge devono iscriversi nell’elenco prefettizio?

Si, se vogliono continuare a svolgere la loro attività, ma hanno sei mesi di tempo per farlo, a partire dall’8 agosto 2009, data del decreto del ministro dell’Interno. Nel frattempo possono continuare a svolgere la loro attività.

Sono previste disposizioni particolari per coloro che svolgono attività di controllo nei locali di pubblico spettacolo?

Si. La legge n. 94 del 15 luglio 2009 autorizza l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi stabilendo l’iscrizione in apposito elenco prefettizio Con decreto adottato dal ministro dell’Interno il 6 ottobre 2009 sono stati stabiliti i requisiti per l’iscrizione, le modalità per la selezione e la formazione del personale nonché gli ambiti applicativi.

Quali novità ha introdotto la legge 15 luglio 2009, n. 94, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa?

Tra le novità più significative è prevista la responsabilità dei collusi, dirigenti o dipendenti che siano. È stata inoltre stabilita la temporanea incandidabilità degli amministratori ritenuti responsabili della causa di scioglimento.