Il Trattato di Amsterdam
Il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi GU C 340 del 10.11.1997
1. TESTO DEL TRATTATO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A
SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
HANNO DECISO
di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
Sig. Erik DERYCKE, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
Sig. Niels Helveg PETERSEN, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
Dr. Kaus KINKEL, Ministro federale degli affari esteri e Vicecancelliere federale;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
Sig. Theodoros PANGALOS, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
Sig. Abel MATUTES JUAN, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
Sig. Hubert VÉDRINE, Ministro degli affari esteri;
LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE AD
ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
Sig. Raphael P. BURKE, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
Sig. Lamberto DINI, Ministro degli affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
Sig. Jaques F. POOS, Vice Primo Ministro, Ministro degli affari esteri, del commercio con
l'estero e della cooperazione;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Sig. Hans VAN MIERLO, Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
Sig. WOLFGANG SCHÜSSEL, Ministro federale degli affari esteri e Vicecancelliere;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
Sig. Jaime GAMA, Ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
Sig. Tarja HALONEN, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA,
Sig. Lena HJELM-WALLÉN, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Sig. Douglas HENDERSON, Ministro aggiunto presso il Ministero degli affari esteri e del
Commonwealth;
I QUALI,
dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
I MODIFICHE DI MERITO (*)
(*) Le modifiche introdotte da questa parte sono incorporate nelle versioni consolidate del
TUE e del TCE.
Le modifiche apportate ai trattati CECA e CEEA sono incorporate nelle versioni di questi
trattati che figurano nel volume II.
II SEMPLIFICAZIONE (*)
(*) Le modifiche introdotte dagli articoli da 6 e 8 di questa parte sono incorporate nella
versione consolidata del TCE.
Le modifiche apportate ai trattati CECA e CEEA sono incorporate nelle versioni di questi
trattati che figurano nel volume II.
Articolo 9
1. Senza pregiudizio dei paragrafi successivi, che mirano a conservare gli
elementi essenziali delle loro disposizioni, la convenzione del 25 marzo 1957 relativa a talune
istituzioni comuni alle Comunità europee e il trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un
Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee sono abrogati, ad eccezione del
protocollo di cui al paragrafo 5.
2. Le competenze conferite al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia e
alla Corte dei conti dal trattato che istituisce la Comunità europea, dal trattato che istituisce
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica sono esercitate da istituzioni uniche, alle condizioni rispettivamente
previste dai suddetti trattati e dal presente articolo.
Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal trattato che istituisce la
Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono
esercitate da un comitato unico, alle condizioni rispettivamente previste dai suddetti trattati. A
tale comitato si applicano le disposizioni degli articoli 257 e 261 del trattato che istituisce la
Comunità europea.
3. I funzionari e altri agenti delle Comunità europee fanno parte dell'amministrazione unica
di tali Comunità e ad essi si applicano le disposizioni adottate a norma dell'articolo 283 del
trattato che istituisce la Comunità europea.
4. Le Comunità europee godono sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle
immunità necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite nel protocollo di
cui al paragrafo 5. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo
e per la Banca europea per gli investimenti.
5. Nel protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è
inserito un articolo 23, quale era previsto dal protocollo che modifica il suddetto protocollo;
tale articolo è così redatto:
Articolo 23
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei
suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto
del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea
sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo
capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui
ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni
dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo
all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì
all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna
imposizione fiscale."
6. Le entrate e le spese della Comunità europea, le spese d'amministrazione della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e la relative entrate, le entrate e le spese della Comunità
europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle
imprese comuni, sono iscritte nel bilancio delle Comunità europee, alle condizioni rispettivamente
previste dai trattati che istituiscono le tre Comunità.
7. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la
Comunità europea, dell'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica e dell'articolo 1, secondo comma del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli
investimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le
disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato del
Lussemburgo che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle
Comunità europee.
Articolo 10
1. L'abrogazione o la soppressione in questa parte di disposizioni obsolete del
trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica nel
testo in vigore anteriormente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adattamento di
talune delle loro disposizioni non pregiudicano gli effetti giuridici delle disposizioni di tali
trattati, in particolare quelli risultanti dai termini che gli stessi prescrivono, né di quelle dei
trattati di adesione.
2. Rimangono impregiudicati gli effetti degli atti in vigore adottati sulla base dei suddetti
trattati.
3. Lo stesso vale per quanto riguarda l'abrogazione della Convenzione del 25 marzo 1957
relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee e l'abrogazione del trattato dell'8
aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
Articolo 11
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'esercizio di tali competenze si applicano alle disposizioni della presente parte e del protocollo sui privilegi e sulle immunità di cui all'articolo 9, paragrafo 5.
III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 12
1. Agli articoli, ai titoli e alle sezioni del trattato sull'Unione europea e del
trattato che istituisce la Comunità europea, quali mo-dificati dalle disposizioni del presente
trattato, si applica la seguente nuova numerazione, secondo le tabelle di corrispondenza contenute
nell'allegato del presente trattato, che ne costituiscono parte integrante.
2. I riferimenti incrociati ad articoli, titoli e sezioni nel trattato sull'Unione europea e
nel trattato che istituisce la Comunità euro-pea, nonché tra gli stessi, sono adattati di
conseguenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti ad articoli, titoli e sezioni di tali
trattati contenuti negli altri trattati comunitari.
3. I riferimenti agli articoli, titoli e sezioni dei trattati di cui al paragrafo 2 contenuti
in altri strumenti o atti si intendono come riferimenti agli articoli, titoli e sezioni del
trattato secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi di
detti articoli secondo la nuova numerazione introdotta da alcune disposizioni dell'articolo 6.
4. I riferimenti, contenuti in altri strumenti o atti, a paragrafi degli articoli dei
trattati di cui agli articoli 7 e 8 si intendono riferiti a quei paragrafi per i quali alcune
disposizioni degli articoli 7 e 8 hanno previsto una nuova numerazione.
Articolo 13
Il presente trattato è concluso per un periodo illimitato.
Articolo 14
1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti contraenti secondo le
rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della
Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello
in cui lo strumento di ratifica è depositato dallo Stato firmatario che procede per ultimo a tale
formalità.
Articolo 15
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.
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